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Sentenza — n. 31/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses unjust detention compensation claim where inmate's negligent conduct created false suspicion of mafia participation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Salvatore Iovine's appeal against the rejection of his claim for compensation for unjust detention. The lower court ruled that Iovine contributed to creating a false appearance of his participation in a mafia organization through his own negligent behavior, including lying during prison conversations with his brother. The Court upheld this decision, emphasizing that the compensation system requires the detainee not to have caused the situation through intentional or grossly negligent conduct.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; The compensation for unjust detention is denied if the detainee contributed to the situation through intentional or grossly negligent conduct, as such conduct undermines the restorative function of the remedy.

Parole chiave

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unjust detention compensation gross negligence false appearance of crime mafia association participation procedural code article 314 prison conduct evaluation restorative justice ratio sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
I giudici della riparazione hanno rigettato la domanda, ritenendo che l'interessato avesse contribuito con il proprio comportamento gravemente colposo, in un'ipotesi di ingiustizia ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia
sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, La Fornara
n. 9212 del 13/11/2013, Maltese
sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini
sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IOVINE SALVATORE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/10/1965 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele GARGIULO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di Salvatore IOVINE per il riconoscimento di un indennizzo per l'ingiusta detenzione da costui subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale egli, accusato di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, condannato in abbreviato, era stato poi assolto, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, per insussistenza del fatto.

I giudici della riparazione hanno rigettato la domanda, ritenendo che l'interessato avesse contribuito con il proprio comportamento gravemente colposo, in un'ipotesi di ingiustizia ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., a creare l'apparenza di una situazione altamente sospetta nei suoi confronti quale partecipe della cosca capeggiata dal fratello Mario IOVINE, nella specie con il compito di veicolare gli ordini di costui all'esterno del carcere, ove quegli si trovava ristretto, approfittando dei colloqui con il predetto, ai quali era ammesso nella qualità di prossimo congiunto.

In particolare, quei giudici hanno dato conto del fatto che, in sede di assoluzione, la Corte d'appello del rinvio aveva ritenuto provato che l'istante avesse tenuto le condotte, emerse dal compendio intercettivo, di intermediario dei familiari, riferendo soprattutto disposizioni inerenti alla gestione di imprese operanti in Acilia, occupandosi altresì della organizzazione di un incontro con un capo cosca casalese, in sostanza aiutando il boss detenuto nella gestione delle proprie attività commerciali. frutto della sua attività camorristica. Quanto all'oggetto dei colloqui tenutisi in carcere con il fratello, inoltre, la Corte ha rilevato anche un mendacio dell'istante, avendo costui mentito a proposito di esso, sostenendo di non aver parlato di macchine elettroniche per le scommesse, bensì di questioni fiscali e civili, laddove, come pure riconosciuto con il giudicato assolutorio, i due avevano discusso proprio delle attività illecite facenti capo al detenuto e tale comportamento aveva contribuito al mantenimento della misura, rafforzando il convincimento del giudice della cautela.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, rilevando che, anche dai colloqui intercettati, era emerso lo scarso interesse dello IOVINE per gli affari del fratello, contestando che dal giudicato assolutorio fosse emersa la prova del ruolo di intermediario nell'incontro tra l'imprenditore GRASSO e lo ZAGARIA, in definitiva concludendo per la sussistenza di un evidente contrasto tra l'ordinanza impugnata e i postulati della sentenza assolutoria, rilevando che l'istante aveva intrattenuto con il fratello in carcere un solo colloquio risalente al 24/12/2011.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele GARGIULO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso sia respinto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.

2. Occorre operare una premessa alla luce del tenore del motivo di ricorso con specifico riferimento ai rapporti tra il giudizio di cognizione esitato nella sentenza assolutoria e quello della riparazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di cui si discute, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore dell'autorità giudiziaria", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e E G. assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia xl eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Pertanto, è richiesto al giudice della riparazione di valutare tutti gli elementi probatori disponibili, per stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma. solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952; n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (ez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458).

3. Orbene, nella specie, la Corte della riparazione ha correttamente operato tale valutazione, valorizzando elementi fattuali rimasti confermati nel giudizio di cognizione. Il comportamento è stato valutato con riferimento alla situazione apparente che lo stesso aveva contribuito a creare, senza che possa rilevare in contrario la differente valutazione condotta dal giudice della cognizione che ha considerato quel comportamento inidoneo a fondare la prova di una sua partecipazione associativa. Di talché il motivo deve considerarsi infondato, a fronte della corretta giustificazione fornita dai giudici della riparazione., la difesa avendovi opposto la semplice considerazione che le condotte (colloquio con il fratello avente a oggetto le attività illecite di questi e intervento nella organizzazione di un incontro che coinvolgeva un capo cosca casalese) non smentite dal giudicato assolutorio non erano state ritenute dai giudici del merito indicative di una intraneità del soggetto alla cosca capeggiata dal fratello.

4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle .spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille