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Sentenza — n. 24/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription suspension, ruling defense requests do not stop time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for resisting a drug control check. The appellant argued that a 175-day suspension of the prescription period occurred due to a judicial stay for defense requests, which the lower court had incorrectly calculated. The court ruled that such stays, whether for examination or document acquisition, do not suspend prescription terms when initiated by the defense, thereby confirming the crime had expired.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 160 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: A stay of proceedings requested by the defense or defense counsel does not suspend the prescription period, as it does not constitute a cause for interruption under the relevant penal code provisions.

Parole chiave

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prescription period suspension defense counsel requests judicial stay proceedings criminal appeal inadmissibility penal code article 159 reati della legge sugli stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 157, 159, 160 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, cod, proc.
art. 159 cod. pen
pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Delli Santi
e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Delli Santi, Rv.
Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, Fiore
Sez. 1, Sentenza n. 29264 del 24/06/2024, S.
285032 - 03; in senso ancora analogo Sez. 1, Sentenza n. 29264 del 24/06/2024, S., RV.
Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Silvano
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni
217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
228349; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone
256463; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAPUZZI MASSIMILIANO nato a MILANO il 19/02/1967 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 06/02/2023 dal Tribunale di Brescia, con la quale Massimiliano Rapuzzi era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e condannato - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi quattro di arresto ed € 1.000,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi sei. La Corte ha proceduto alla previa ricostruzione dei fatti, esponendo che l'imputato era stato sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri di Cedegolo alla data del 15/11/2017 e che in tale occasione lo stesso - che presentava evidenti segni di recente assunzione di sostanze stupefacenti - aveva opposto diniego rispetto all'invito di sottoporsi al controllo finalizzato a verificare il proprio stato di alterazione psicofisica.

Il Collegio ha quindi ritenuto infondato il motivo attinente alla dedotta insussistenza del fatto, fondato sull'elemento - comunque ritenuto smentito dagli atti - in base al quale l'imputato non avrebbe mostrato alcun effettivo segno di alterazione al momento del controllo; rilevando, comunque, come la presenza di segni di alterazione non costituisse il presupposto per l'espletamento degli specifici controlli previsti dall'art.187, comma 2, C.d.s.; la Corte ha altresì dichiarato infondato il motivo inerente alla dedotta estinzione del reato per effetto di intervenuta prescriziongche sarebbe maturata - tenendo anche conto dei periodi effettivi di sospensione - alla data del 02/04/2023; ciò sul presupposto che il complessivo termine di sospensione dovuto a richieste da parte della difesa ammontava a 175 giorni, con la conseguenza che il relativo termine non poteva intendersi decorso, attesi gli effetti dell'ulteriore sospensione imposta dalla 1.103/2017, in quanto regime più favorevole rispetto a quello vigente regolato dagli artt. 159 e 161bis cod.pen..

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Massimiliano Rapuzzi, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo tr,t, di impugnazione Oel quale ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - il vizio di erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 157, 159 e 160 cod.pen.. Ha osservato che la Corte aveva ritenuto che il rinvio disposto dal 28/03/2022 sino al 19/09/2022 - motivato con la richiesta di consentire l'esame dell'imputato e di acquisire documenti - avesse determinato una sospensione nel corso della prescrizione pari a 175 giorni, con la conseguenza che il reato non era stato considerato prescritto né anteriormente alla pronuncia di primo grado e né con riguardo al periodo successivo, venendo in considerazione gli effetti dell'ulteriore sospensione disposta dalla I. n.103/2017.

Sul punto, ha peraltro osservato che la sospensione del procedimento dovuta a esigenze di formazione della prova non determinava la sospensione del corso della prescrizione, con conseguente censurabilità della sospensione medesima, pure dichiarata dal giudice procedente al momento della concessione del rinvio; esponendo altresì, in relazione a ulteriore argomentazione della Corte territoriale, che tale richiesta non poteva ritenersi strumentale sulla base del mancato esperimento del successivo esame dell'imputato/ atteso che, all'udienza del 19/09/2022, quest'ultimo aveva comunque reso spontanee dichiarazioni; concludendone che, atteso che il fatto era stato commesso il 15/11/2017 e considerando la sola sospensione prevista dall'art.83, comma 4, d.l. n.18/2020, il reato doveva intendersi prescritto alla data del 18/01/2023 e, quindi, anteriormente alla pronuncia di primo grado.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Il profilo di diritto oggetto dell'impugnazione concerne l'effettiva imputabilità, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, del periodo compreso tra il 28/03/2022 e il 19/09/2022 (per complessivi 175 giorni), oggetto del rinvio disposto dal giudice di primo grado, al fine di consentire l'esame dell'imputato e l'acquisizione di documentazione da parte della stessa difesa. Va quindi ritenuto chexalla predetta fattispecie concret, non siano applicabili i principi dettati da questa Corte e in base ai quali, in tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101); mentre, in coerenza con tale principio, è stato altresì affermato che nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Delli Santi, Rv. 245823).

Difatti, la richiesta di rinvio determinata dall'esigenza di assumere l'esame dell'imputato fa sì che si ricada nella specifica ipotesi disciplinata dall'art.159, n.3), primo periodo, cod.pen., in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso - per tutta la durata del rinvio - quando il differimento sia stato richiesto da parte dello stesso imputato ovvero del suo difensore. A tale conclusione deve giungersi richiamando la giurisprudenza in base alla quale il rinvio determinato da un comportamento negligente del difensore o comunque da una strategia difensiva - quale, nella specie, la mancata comparizione dell'imputato in ordine al quale era stato ammesso l'esame - determina comunque la sospensione dei termini di prescrizione (sul punto, Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, Fiore, Rv. 285032 - 03; in senso ancora analogo Sez. 1, Sentenza n. 29264 del 24/06/2024, S., RV. 286903) non potendosi ravvisare una causa di sospensione del termine di prescrizione in tutti i casi in cui sia ravvisabile una dispersione dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica (così, in motivazione, Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Silvano, Rv. 257318).

Tanto sulla base di un ragionamento estensibile al rinvio disposto - sempre nel caso di specie - per consentire l'acquisizione di documentazione da parte della difesa dell'imputato in un momento successivo rispetto alla richiesta istruttoria di acquisizione documentale. Ne consegue che, in ragione del mancato computo del predetto termine di 175 giorni e dell'applicabilità del termine massimo previsto dal combinato degli artt. 157 e 161 cod.pen., questo non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

3. L'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato (nel caso di specie la prescrizione che sia eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello) di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216); con la conseguenza che non ha rilievo nel presente giudizio la questione attinente all'applicabilità dell'ulteriore causa di sospensione introdotta dalla I. n.103/2017 nel testo dell'art.159 cod.pen. applicabile ratione temporis e in riferimento alle connesse problematiche di diritto intertemporale, trattandosi di fatto commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.4.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, cod, proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a