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Sentenza — n. 23/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for insufficient recidivism increase below one-third of aggravated base penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully challenged the Court of Appeal's sentencing for failing to apply the mandatory minimum increase for recidivism. The court found the appellate judge calculated the continuation penalty at one-third of the base sentence, violating the statutory requirement that it cannot be lower than one-third of the aggravated penalty. Consequently, the Cassation Court annulled the specific sentencing portion and remanded the case for a new determination of the recidivism increase.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4 cod. pen.; Art. 81, comma 4 cod. pen.: In cases of reiterated recidivism, the increase for continuation cannot be less than one-third of the penalty established for the most serious crime.

Parole chiave

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reiterated recidivism continuation penalty one-third minimum sentencing enhancement Cassation annulment penal responsibility remand for new trial recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, comma 4 cod. pen.
pen., secondo cui, in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod.
Art. 81, comma 4 cod. pen.
Nella determinazione del trattamento sanzionatorio non era stato rispettato il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod.
Art. 620, lett. I cod. proc. pen.
pen., si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della determinazione dell'aumento per la continuazione, cui non è possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett.
Art. 624 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato.
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831
trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: TRIFIRO' PIETRO nato a MESSINA il 12/07/1978 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la penale responsabilità di Trifirò Pietro per il reato cui agli artt. 477, 482 cod. pen., 61 n.2 e 624 cod. pen.e rideterminava la pena inflitta in primo grado, pari ad anni tre di reclusione ed euro 650,00 di multa, riducendola ad anni due e mesi quattro di reclusone ed euro 500,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello. Con unico motivo lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt.99 e 81 cod. pen. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio non era stato rispettato il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., secondo cui, in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Essendo il Trifirò recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen, l'aumento per la continuazione era stato applicato in misura inferiore al limite di legge.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. All'imputato è stata contestata e applicata, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Di conseguenza, va applicato il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. secondo cui, in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha fissato la pena per il reato più grave ( furto di cui al capo B), applicando gli aumenti per la recidiva e l' aggravante del nesso teleologico, in anni 2 e mesi uno di reclusione ed euro 450,00 di multa. L'aumento ex art. 81 cpv è stato però determinato in mesi 3 di reclusione ed euro 50,00 di multa, certamente inferiore alla misura di un terzo della pena stabilita per il reato più grave ( 1/3 della pena di anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa è pari a mesi otto di reclusione ed euro 150 di multa, aumento minimo ai sensi della norma citata).

4. Poiché non è stata fatta corretta applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della determinazione dell'aumento per la continuazione, cui non è possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett. I. cod. proc. pen. trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Rv. 271831 - 01). Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato. n PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Roma, 15 novembre 2024 Il Consigliere tensore Il Presidente Lor an Micti. e Emanuele Di Salvo O iN QApieglo - 2 GEN• ga - .....---...- Z ' Fun