Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41878/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41878/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché non si confrontano con gli argomenti svolti dal Tribunale del riesame proprio con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Va anzitutto premesso che il fumus richiesto dalla legge per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 273 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41878/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va anzitutto premesso che il fumus richiesto dalla legge per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture fittizie indipendenza fittizia amministrazione infedele falsificazione di valori di bollo ufficiali gestore aeroportuale false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 273 cod. proc. pen
Va anzitutto premesso che il fumus richiesto dalla legge per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ADAMO GENNARO nato a ALBANO LAZIALE il 22/10/1962 ARDELEANU LOREDANA nato il 02/07/1976 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA CALABRETTA; udito il Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO che chiede dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi riportandosi alla requisitoria già depositata

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 28 giugno 2025 il Tribunale di Roma, sezione speciale per il riesame, rigettando i ricorsi presentati da Adamo Gennaro e Ardeleanu Maria confermava il decreto emesso dal Gip presso il Tribunale di Velletri che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino all'importo di euro 4.182.375,39 nei confronti delle società INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI soc. coop. a rl in relazione alle imposte evase per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti relative agli anni 2017, 2018, 2019 e nei confronti della A&A TRASPORTI srl fino all'importo di euro 3.015.865,48 per imposte evase in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in relazione agli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 e che disponeva altresì il sequestro per equivalente di denaro, beni immobili e immobili sino a concorrenza dei medesimi importi rispettivamente nei confronti di:

ADAMO GENNARO quale amministratore di fatto della INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI soc. coop. a rl (nel seguito citata come INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI) e della A&A TRASPORTI srl (nel seguito citata come A&A TRASPORTI), al quale venivano sequestrate quote società della AG RENT per un valore di euro 100.000; ARDELEANU LOREDANA quale amministratore di diritto della A&A TRASPORTI srl, alla quale venivano sequestrati un orologio ROLEX DATEJUST con numero seriale 1K37C355 modello 116234, una Mercedes mod. GLC Coupe tg. FT648ER, QUOTE SOCIETARIE PER UN VALORE DI EURO 90.650,00.

Dall'ordinanza impugnata si evince che sono stati eseguiti altresì sequestri nei confronti della A&A TRASPORTI srl, in particolare numerosi autoveicoli, come da verbale di sequestro in data 10.04.2025. I ricorrenti, separatamente, hanno formalizzato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, entrambi nella qualità di indagati (così si legge nell'epigrafe dei rispettivi ricorsi) deducendo, con argomentazioni pienamente sovrapponibili, un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della insussistenza del fumus commissi delicti. In particolare, si contesta la sussistenza del fumus dei reati contestati, e lo stesso presupposto della provvisoria incolpazione, ovvero il "...presupposto che la Infinity Logistica Trasporti soc. coop. a r.I., società adibita per la somministrazione di manodopera, fosse in realtà soggetto giuridicamente inesistente.", evidenziando come il legale rappresentante della Infinity non fosse mai stato interrogato; che le deposizioni rese dai cinque dipendenti della predetta società non potessero ritenersi decisive quanto al ruolo dell'ADAMO all'interno della medesima società INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI, che tra le società A&A TRASPORTI e INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI sussistessero rapporti di lavoro consistenti nella somministrazione di manodopera e che tale relazione, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale del riesame - che, ad avviso dei ricorrenti, non motivava sul punto - fosse da ritenersi lecita alla stregua della previsione di cui all'art. 30 e ss. del d.

Igs. n. 81 del 15 giugno 2015; che inoltre i lavoratori impiegati presso la A&A TRASPORTI fossero assunti a tutti gli effetti dalla INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI, e che non potesse ritenersi decisiva la circostanza che i mezzi di trasporto utilizzati fossero forniti direttamente dalla A&A TRASPORTI; che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non potesse ritenersi che nel caso di specie la somministrazione di manodopera mascherasse un rapporto qualificabile quale appalto di servizi nel quale l'appaltatore era privo di ogni autonomia e, quindi, mera somministrazione di manodopera.

La Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché non si confrontano con gli argomenti svolti dal Tribunale del riesame proprio con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Va anzitutto premesso che il fumus richiesto dalla legge per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01).

Ebbene, nell'ordinanza impugnata sono stati richiamati e valorizzati plurimi ed univoci elementi investigativi valevoli ad integrare il presupposto normativo del fumus: in particolare, si è fatto riferimento al fatto che ADAMI fosse al contempo amministratore di fatto di entrambe le società A&A TRASPORTI e INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI soc. coop, che il maggior fornitore della A&A TRASPORTI suddetta fosse proprio la società cooperativa, che tale società cooperativa, a sua volta verificata, fosse priva di struttura organizzativa, avesse una sede fittizia in Roma, non avesse autonomia patrimoniale, non fosse titolare di contratti di affitto né di beni e strumenti necessari per l'attività di impresa, che le lavorazioni dedotte nelle fatture emesse dalla INFINITY LOGISTICA & TRASPORTI nei confronti della A&A TRASPORTI avessero ad oggetto trasporti eseguiti da lavoratori solo formalmente assunti dalla cooperativa ma, in realtà, gestiti dalla stessa A&A TRASPORTI, che il legale rappresentante dal 2021 della società cooperativa (tale Mancini Paolo) si fosse limitato a recarsi, su richiesta, presso uno studio notarile e che non conoscesse né i dipendenti della società né la sede della stessa, che i soci lavoratori lavorassero presso un'unica sede operativa coincidente con la sede della A&A TRASPORTI, avessero svolto il colloquio con Adamo Gennaro al quale si rivolgevano per tutte le eventuali necessità, che la A&A TRASPORTI fosse titolare di n. 53 veicoli commerciali e non, ma disponesse di soli due dipendenti (uno dei quali Adamo Gennaro), che la società cooperativa, infine, fosse priva di ogni documentazione amministrativo - contabile, salve le sole fatture attive e passive della A&A TRASPORTI.

A fronte di tutti i già menzionati elementi, la prospettazione dei ricorrenti si limita ad avversare l'ipotesi accusatoria, senza fornire elementi che possano indebolirne la concludenza ai fini della verifica del fumus commissi delicti. A ciò si aggiunga che il Tribunale del riesame ha, altresì, ampiamente affrontato il tema della configurabilità, nel caso di specie, di un appalto, lecito, di servizi escludendo che tale sia l'ipotesi nel caso di specie, atteso che alcuna autonomia organizzativa, impiego di mezzi e gestione del rischio di impresa fosse imputabile alla società cooperativa: oltre a quanto dedotto - con riferimento alle modalità di assunzione dei dipendenti, al luogo di esercizio dell'attività, alla gestione dei relativi rapporti lavorativi, va evidenziato che, come riportato a pagina 6 dell'ordinanza impugnata, la INFINITY LOGISTICA E TRASPORTI ha operato quasi esclusivamente per la A&A TRASPORTI, ulteriore elemento di conferma della relativa sostanziale inesistenza. 1.1 Quanto all'argomento difensivo relativo alla liceità del rapporto sottostante tra le due società ed alla sua riconducibilità allo schema di cui agli artt. 30 e ss.

Del d.lgs. n. 81 del 2015, ed alla censura svolta con riferimento al fatto che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a negare la sussistenza dei presupposti descritti nel decreto legislativo 276 del 2003, anche questa censura è inammissibile poiché offre una lettura parziale e limitata del contenuto dell'ordinanza che ampiamento esamina tutti i sopra elencati elementi investigativi sui quali fonda la valutazione in ordine al fumus, inclusa quindi la carenza dei presupposti normativi per un contratto di somministrazione regolare quali desumibili dal combinato disposto sia della legge 276 del 2003 sia del decreto legislativo n. 81 del 2005.

In particolare si osserva che l'art. 38 del decreto legislativo 81 del 2015, nel definire le ipotesi di somministrazione irregolare, prevede, oltre alla mancanza di forma scritta, tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi / /- 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), incluso quindi il regolare possesso( da parte del somministratore di una specifica autorizzazione (art. 33, comma lettera a) la cui disciplina si rinviene proprio nel decreto legislativo 276 del 2003, \ artt. 4 e ss., fonte normativa opportunamente richiamata dal Tribunale per il riesame).

Nel caso di specie, concludendo, il Tribunale del riesame, con motivazione ampia e immune da vizi censurabili in questa sede, ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, confermando la riconducibilità dello schema della simulazione soggettiva a quello dell'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (pagina 6 dell'ordinanza). 1.2 Quanto alle deduzioni operate dai ricorrenti con specifico riferimento alla motivazione dell'ordinanza nella parte in cui, quanto al fumus, esclude sia nella specie configurabile un appalto di servizi, si osserva che dalla stessa modalità di prospettazione del motivo emerge come i ricorrenti ritengano non configurabile una ipotesi di appalto di servizi, parimenti esclusa dal Tribunale del riesame quale ipotesi alternativa (lecita) rispetto alla schema di interposizione provvisoriamente contestato, sicché deve desumersi che, sotto tale profilo, il motivo sia generico anzitutto perché non formulato in maniera chiara, ovvero sia comunque generico per non aver dedotto specifici profili di censura rispetto alla argomentazione svolta dal Tribunale del riesame.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende