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Sentenza — n. 41759/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal against detention order dismissal due to lack of current necessity in drug trafficking association case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41759/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's decision dismissing a detention order for a drug trafficking associate. The Public Prosecutor argued the lower court ignored the organization's ability to reorganize after arrests, while the lower court relied on a 'silent period' to deem current necessity absent. The Supreme Court ruled that the lower court failed to apply established principles regarding the continuity of criminal organization and the specific risks in drug trafficking associations.

Regesto Legislator

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Art. 275 cod. proc. pen.; The 'silent period' does not automatically negate current necessity for detention in drug trafficking associations, requiring a comprehensive assessment of organizational stability and reorganization capacity.

Parole chiave

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drug trafficking association preliminary detention necessity silent period doctrine reorganization capacity prognosis of danger Italian criminal procedure detention order annulment misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 275 cod. proc. pen.
Il decorso del cosiddetto tempo silente ha un peso specifico nel superamento del meccanismo delle presunzioni delineato dall’art. 275 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Palermo a Emanuele Arcoleo, indagato come partecipe dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, assicurando uno stabile contributo al capo promotore e occupandosi del ritiro e del trasporto dello stupefacente, della custodia e della cessione a terzi, dell’incasso del corrispettivo della vendita (capo 37) e per varie violazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 39, 40, 43).
art. 275 cod. proc. pen
Il decorso del cosiddetto tempo silente ha un peso specifico nel superamento del meccanismo delle presunzioni delineato dall’art. 275 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025
(tra le più recenti, Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv.
Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato
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Testo completo

di Palermo, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito per l’indagato l’avv. Antonio Turrisi, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 6 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo a Emanuele Arcoleo, indagato come partecipe dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, assicurando uno stabile contributo al capo promotore e occupandosi del ritiro e del trasporto dello stupefacente, della custodia e della cessione a terzi, dell’incasso del corrispettivo della vendita (capo 37) e per varie violazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 39, 40, 43).

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, perché il Tribunale del riesame ha annullato la misura per assenza dell’attualità delle esigenze cautelari rispetto ai fatti contestati nel 2021. Lamenta, in particolare, che il Tribunale non aveva considerato tutti gli elementi a disposizione e, in particolare, il livello organizzativo dello spaccio e la capacità di riorganizzarsi dopo sequestri e arresti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza sia del reato associativo che dei reati fine nel settore degli stupefacenti, in particolare dell’hashish commerciato nella piazza di Palermo. In diritto, dato atto che l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha confermato il gravissimo quadro indiziario e le esigenze cautelari, di cui ha tuttavia escluso l’attualità per il decorso del cosiddetto tempo silente.

Richiamata la distinzione tra le associazioni dedite al narcotraffico, per le quali è necessaria la dimostrazione da parte del pubblico ministero della perdurante operatività, e le associazioni di tipo mafioso, strutturalmente dotate di una stabilità tale da richiedere la dimostrazioneda parte dell’affiliato dello scioglimento dal sodalizio o de l recesso, ha osservato che i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risalivano al 2021 e che non erano risultati elementi concretamente idonei a far emergere l’attualità delle esigenze cautelari, siccome il ricorrente era incensurato e non vi era pericolo di inquinamento probatorio. 2.Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia mal applicato i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attualità delle esigenze cautelari.

Il decorso del cosiddetto tempo silente ha un peso specifico nel superamento del meccanismo delle presunzioni delineato dall’art. 275 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv. 288803 – 01), operando diversamente, come ricordato nell’ordinanza impugnata, nell’associazione dedita al traffico di stupefacenti e nell’associazione di tipo mafioso con i numerosi episodi di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, documentati per quantitativi di particolare rilievo, indicativi della professionalità e del grado di inserimento in consolidati circuiti criminali.

Va ribadito che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminalie postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01). Peraltro, non può non rimarcarsi che l’ordinanza impugnata non si confronta neanche con l’ordinanza del G.i.p., secondo cui i componenti dell’associazione vivevano dei proventi dell’attività illecita e presentavano una notevole caratura criminale tanto da essere stati capaci di riorganizzarsi dopo i sequestri e gli arresti, omettendo così di offrire una lettura più persuasiva del compendio indiziario.

S’impone, pertanto, l’annullamento con r