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Sentenza — n. 41666/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding VAT evasion, rejecting specific intent claim due to lack of evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Daniele Muraca's appeal against his conviction for VAT evasion, upholding the lower court's sentence of public utility work. Muraca argued that the tribunal failed to critically verify the tax authority's claim that the evaded amount exceeded the €50,000 threshold and incorrectly applied specific intent. The court ruled that the tribunal correctly quantified the tax based on the defendant's own records and that the subsequent failure to pay served as sufficient evidence of specific intent to evade.

Regesto Legislator

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Art. 5 dlgs n. 74/2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may infer specific intent to evade taxes from the subsequent failure to pay the assessed amount, and the defendant's knowledge of the tax liability constitutes generic intent sufficient for conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT evasion specific intent generic intent tax threshold public utility work evidence of intent Cassation appeal sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 dlgs n. 74/2000
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso presentato dal Muraca tramite la propria difesa fiduciaria deve essere quindi rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso presentato dal Muraca tramite la propria difesa fiduciaria deve essere quindi rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 novembre 2023, n. 44170
Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 novembre 2023, n. 44170, rv 285221).
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MURACA Daniele, nato a Torino il 6 giugno 1975; avverso la sentenza n. 4371 del Tribunale di Torino del 12 novembre 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele PICCIRILLO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ricorso del 24 febbraio 2025, assistito dalla propria difesa fiduciaria, Muraca Daniele ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa in data 12 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Torino, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, lo aveva condannato, avendolo ritenuto responsabile della violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di titolare di una ditta individuale, denominata Carrozzeria Tricolore di Muraca Daniele, esercente l'attività di carrozziere automobilistico, omesso di presentare, al fine di evadere la imposta sul valore aggiunto, la relativa dichiarazione annuale riguardante l'anno di imposta 2018, in tal modo sottraendosi al pagamento, nella misura di C 84.983,07, al versamento della imposta in questione, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre accessori, avendone, peraltro, disposto la sostituzione con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi, per la durata complessiva di 480 ore lavorative presso un'Associazione di volontariato indicata in dispositivo; a carico del condannato era, altresì, disposta la confisca di beni mobili ed immobili nella sua disponibilità in misura pari all'importo della imposta evasa.

Avendo, come detto, censurato la predetta sentenza di fronte a questa Corte di legittimità, il ricorrente ha affidato le proprie doglianze a 2 motivi di impugnazione. Un primo motivo, articolato in ordine alla ritenuta violazione di legge ed al vizio di motivazione, riguarda l'avvenuto superamento della soglia di punibilità di C 50.000,00 di imposta non versata; ha rilevato il ricorrente che il Tribunale subalpino ha desunto, in termini acritici e fideistici, l'avvenuto superamento della soglia di punibilità in adesione a quanto segnalato dalla Guardia di Finanza, senza avere svolto alcun confronto critico con il contenuto della segnalazione proveniente dal citato organo di polizia giudiziaria, e senza avere verificato la effettiva corrispondenza di quanto affermato nel verbale di accertamento coi dati emergenti dalla istruttoria compiuta e la correttezza della procedure elaborative seguite dagli operanti della Guardia di Finanza per giungere al predetto risultato.

Il successivo secondo motivo di impugnazione riguarda, ancora una volta in relazione alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, l'avvenuta affermazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo, si tratta del dolo specifico di evasione, che, anche in ordine all'avvenuto superamento della soglia di punibilità, avrebbe animato la condotta dell'imputato.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve ora essere rigettato. In relazione al primo motivo di impugnazione si osserva che - con propalazioni non oggetto di contestazione alcuna, né, secondo quanto emerge dalla sentenza censurata, nel corso della fase dibattimentale del giudizio, né, peraltro, per come emerge dalla sua lettura, in occasione della presentazione del ricorso che ora è in scrutinio - il teste della Guardia di Finanza esaminato nel corso del dibattimento ha affermato che, stante la regolarità della tenuta dei registri degli acquisti e delle vendite da parte del prevenuto, è stato possibile determinare, non solo con sicurezza ma principalmente sulla base della documentazione tenuta dal ricorrente e da questo stesso presentata agli accertatori, l'ammontare della Iva che il Muraca avrebbe dovuto in prima battuta fare oggetto di espressa dichiarazione e, quindi, versare all'Erario.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di Torino ha proceduto alla quantificazione dell'ammontare dell'imposta evasa, avendo il teste sentito nel corso del dibattimento illustrato, senza che tale sua dichiarazione sia stata oggetto di contestazioni, che la determinazione di tale ammontare è stata operata in sede di accertamento tributario sulla base della stessa documentazione che il Muraca aveva redatto ed aveva mostrato agli accertatori. Quanto alla doglianza riferita all'elemento soggettivo del reato in contestazione, sia in relazione al dolo specifico di evasione che alla consapevolezza dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità, osserva il Collegio, per un verso che, quanto a tale secondo aspetto, cioè appunto la consapevolezza dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità, esso attiene esclusivamente al momento conoscitivo del dolo.

Non sarebbe, perciò, logicamente corretto parlare anche in relazione ad esso di dolo specifico, atteso che questo - consistendo nella intenzione in capo all'agente di perseguire un fine specifico, distinto dall'evento tipico del reato, la cui realizzazione non è, peraltro, elemento necessario della fattispecie - attiene principalmente (se non esclusivamente) al momento predittivo e volitivo del dolo e non a quello conoscitivo.In ordine a tale aspetto del reato - cioè, si ripete, la conoscenza dell'ammontare superiore alla soglia di punibilità della imposta da versare - il dolo che deve animare la condotta dell'agente si atteggia quale dolo generico, consistente, perciò, nella semplice conoscenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta; conoscenza indubbiamente emergente nel caso ora in esame dal fatto che la determinazione dell'ammontare dell'imposta poteva essere desunta dal Muraca sulla base della documentazione da lui stesso redatta in occasione della compilazione ai fini Iva dei registri degli acquisti e delle vendite operate in esecuzione della attività della ditta individuale di cui al capo di imputazione.

Quanto al dolo, invece certamente specifico, attinente al perseguimento del fine di evadere le imposte attraverso l'omissione della presentazione della opportuna dichiarazione fiscale, si osserva che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale torinese ha desunto il particolare atteggiamento della volontà del prevenuto dal dato, successivo al perfezionarsi della condotta omissiva del ricorrente, che alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale ha, poi, fatto seguito il mancato versamento delle imposte da parte del prevenuto (sulla valenza sintomatica dell'esistenza del dolo specifico di evasione da attribuire al mancato successivo pagamento delle imposte si veda, per tutte:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 novembre 2023, n. 44170, rv 285221). Il ricorso presentato dal Muraca tramite la propria difesa fiduciaria deve essere quindi rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos