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Sentenza — n. 41648/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the client's subsequent withdrawal after the preventive seizure was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41648/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rotfer Ecologia s.r.l. inadmissible because the client ritually withdrew the request on July 24, 2025, after the Public Prosecutor revoked the preventive seizure on July 9. The company argued for the application of specific criminal procedure articles regarding the seizure, but the withdrawal rendered the appeal moot. The court ruled that when a seizure is revoked by the prosecution, the appellant is liable only for procedural costs, not fines, even after legislative changes.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 1, comma 64, legge 103/2017: In cases where a preventive seizure is revoked by the Public Prosecutor, a subsequent cassation appeal withdrawn by the appellant is inadmissible, and the appellant is condemned solely to pay procedural costs, excluding fines.

Parole chiave

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preventive seizure revocation ritual withdrawal of appeal sudden lack of interest procedural costs only cassation inadmissibility revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, laRotfer Ecologia s.r.l., tramite il suo difensoredi fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motiv o, c on il qualela difesa ha dedotto l’erronea applicazione degli art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 53 del d.
Art. 53, d. lgs. n. 231 del 2001
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103
operata dall’art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannatasolo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018
Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rotfer Ecologia s.r.l., avverso l’ordinanza del 14-05-2025del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso, stante l’intervenuta rinuncia al ricorso. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermavail decreto del 6 febbraio 202 5 , con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva dispostoil seques tro preventivo delle quote societarie e de l complesso aziendale della societàRotfer Ecologia s.r.l. in r elazione a violazioni della normativa a mbientale riferibili all’indagatoGianni Altobelli, domin u s di fatto della predetta impresa .

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, laRotfer Ecologia s.r.l., tramite il suo difensoredi fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motiv o, c on il qualela difesa ha dedotto l’erronea applicazione degli art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 53 del d. lgs. n. 231 del 2001, contestando la legittimità della cautela reale.

3. Con dichiarazionepervenuta il 24 luglio 202 5 , la Rotfer Ecologia ha ritualmente rinunciato al ricorso, evidenziando che nelle more, ossia il 9 luglio 2025, è stato emesso dal P.M., a seguito di istanza difensiva, decreto di revoca del sequestro preventivo.

4. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, il ricorso proposto nell’interesse della Rotfer Ecologia s.r.l.deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna dellaricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile alla parte ricorrente ( ad esempio quando , come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato sia stato nel frattempo revocato), quest’ultim a , anche successivamente alla modifica dell’art. 616 cod. proc. pen. operata dall’art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannatasolo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso