Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41645/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to first-time raising of nullity objection. The court ruled that the procedural defect regarding the pre-trial interrogation must be raised earlier. The defendant failed to object during the posthumous interrogation or the retrial request. Consequently, the appeal is inadmissible under the principle of preclusion. The decision emphasizes strict adherence to procedural timelines for nullity claims. This case clarifies the timing requirements for challenging pre-trial orders in Italian criminal procedure. The court rejected the argument that a pending constitutional resolution affects the current appeal's admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the nullity objection regarding the pre-trial interrogation was raised for the first time in the cassation petition. The defendant, Lorusso Michele, argued that the preventive interrogation was omitted, violating specific articles of the Code of Criminal Procedure, but failed to raise this issue during the posthumous interrogation or the retrial request. The court ruled that such procedural defects are subject to preclusion rules, meaning they cannot be introduced for the first time at the cassation stage unless specific exceptions apply, which were not met here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 292 comma 3 bis cod. proc. pen.; Art. 182 cod. proc. pen.: The nullity of a precautionary order due to the omission of the preventive interrogation must be raised within the prescribed time limits and cannot be deduced for the first time in a cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of nullity pre-trial interrogation cassation appeal admissibility procedural defect timing Italian criminal procedure preclusion rules nullity objection condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 292 comma 3 bis cod. proc. pen.
per cui è prevista, ai sensi dell’art. 292 comma 3 bis cod.proc.pen.,la nullità dell’ordinanza, tenuto conto che la misura è stata disposta per esigenza cautelare di cui all’art.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ricondurre la nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difettoprocedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensidell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
art. 309 cod.proc.pen
artt. 110 cod.pen
art. 182 cod.proc.pen
art. 616 cod.proc.pen
Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n.27444 del 09/07/2025, Bellomunno
(Sez. 6 n.27444 del 09/07/2025, Bellomunno;
Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano
Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano; Sez.
Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio
17916 del 20/03/2025, Luciano; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio; Sez.
Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis
5548 del 09/01/2025, Marangio; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis; Sez.
Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi
12034 del 18/02/2025, Melis; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi;Sez.
Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese
12857 del 22/01/2025, Zanlunghi;Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese e Sez.
Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci
26920 del 12/06/2025, Gravinese e Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da Lorusso Michele, nato a Canosa di Puglia il 18/04/2000 avverso l’ordinanza dell’11/08/2025del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleCinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricors o.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza , il Tribunale cautelare d i Bari h a rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da Lorusso Michele avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, in data 25 /0 7 /20 2 5 , ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti del predett o , la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alreato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo O), in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di violazione degli artt. 177, 291 comma 1 quater, 292 comma 3 bis cod.proc.pen. in relazione al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Deduce il ricorrente la violazione di legge processuale atteso il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo,come disposto dagli artt. 291 comma 1 quater, cod.proc.pen. per cui è prevista, ai sensi dell’art. 292 comma 3 bis cod.proc.pen.,la nullità dell’ordinanza, tenuto conto che la misura è stata disposta per esigenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen. e non sarebbe stata argomentata la connessione probatoria del delittodi cui al capo O) con quello di cui al capo A) rientrante in quelli ex art. 407 comma 2 lett.

a) cod.proc.pen. per cui è prevista la deroga. Chiede l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso èinammissibile. La dedotta violazione di legge processuale di cui agli artt. 292, comma 3- bis, cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell’ordinanza applicativa risulta inammissibile perché devoluta per la prima volta con il ricorso per cassazione. L'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ricondurre la nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difettoprocedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensidell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 n.27444 del 09/07/2025, Bellomunno;

Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi;Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese e Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci). Le pronunce non sono convergenti, però, quando si tratta diindividuare il regime dideducibilità della nullità. Secondo alcune decisioni l'eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo; mentre secondo altre la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunaledel riesame (o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso diricorso diretto ex art. 311, comma 2,cod. proc. pen.), contrasto su cui pende la risoluzione davanti alle Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità che, per le ragioni sotto esposte, non rileva nel caso in esame.

Quanto al caso in esame, infatti, come risulta dal relativo verbale, il ricorrente non ha fatto valere alcuna invalidità dell'ordinanzacautelare in sede di interrogatorio postumo dinanzi al giudice per le indaginipreliminari e neppure ha sollevato l'eccezione di nullità,con l’istanza di riesame, avendola dedotta , per la prima volta, con il ricorsoper cassazione, con la conseguenza che non può essere dedotta la nullità,per l’omesso interrogatorio, per la prima volta con il ricorso per cassazione(non per saltum) essendo preclusa dai limiti di deducibilità ex art. 182 cod.proc.pen.Non avendola dedotta, l’invalidità, né nell’interrogatorio postumo, né con l’istanza di riesame, non occorre attendere la risoluzione del contrasto interpretativo attualmente pendente davanti alle Sezioni Unite.

7. Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle