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Sentenza — n. 41532/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of pre-trial detention nullity raised for the first time at Cassation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41532/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Lorusso's appeal inadmissible for raising the nullity of a pre-trial detention order for the first time before this court. The defendant argued that the detention order violated procedural requirements regarding the mandatory pre-trial interrogation, claiming the lack of this step rendered the order void. The court ruled that because the defendant failed to raise this defect during the posthumous interrogation or the retrial request, the exception is now precluded by statutory time limits.

Regesto Legislator

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Art. 292 comma 3 bis cod. proc. pen.; Art. 182 cod. proc. pen.: The nullity of a coercive measure due to the omission of the pre-trial interrogation must be raised within the first useful act before the parties; raising it for the first time before the Court of Cassation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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pre-trial detention nullity pre-trial interrogation requirement procedural time limits inadmissibility of appeal preclusion of exceptions pericolo di reiterazione atto preparatorio non punibile legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 292 comma 3 bis cod. proc. pen.
per cui è prevista, ai sensi dell’art. 292 comma 3 bis cod.proc.pen., la nullità dell’ordinanza, tenuto conto che la misura è stata disposta per esigenza cautelare di cui all’art.
Art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.
Art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
292 comma 3 bis cod.proc.pen., la nullità dell’ordinanza, tenuto conto che la misura è stata disposta per esigenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett.
Art. 407 comma 2 lett. a) cod. pen.
e non sarebbe stata argomentata la connessione probatoria deldelitto per cui si procede con quello di cui al capo A) rientrante inquelli ex art. 407 comma 2 lett.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
Art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 309 cod.proc.pen
art. 182 cod.proc.pen
art. 616 cod.proc.pen
Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno
Sez. 6 n. 17916 del 20/03/2025, Luciano
Sez. 2 n. 5548 del 09/01/2025, Marangio
Sez. 2 n. 12034 del 18/02/2025, Melis
Sez. 5 n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi
Sez. 2 n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese
Sez. 6 n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da Lorusso Francesco, nato a Canosa di Puglia il 31/12/1992 avverso l’ordinanza dell’11/08/2025del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleCinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricors o.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza , il Tribunale cautelare d i Bari h a rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da Lorusso Francesco avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, in data 25 /0 7 /20 2 5 , ed ha confermato l’impugnata ordinanza con laquale era stata disposta,nei confronti del predett o , la misura cautelare de lla custodia in carcerein relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, cod.pen. e 23 legge n. 110/1975, i n ordine a l quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di violazione degli artt. 177, 291 comma 1 quater, 292 comma 3 bis cod.proc.pen. in relazione al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Deduce la violazione di legge processuale atteso il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, come disposto dagli artt. 291 comma 1 quater, cod.proc.pen. per cui è prevista, ai sensi dell’art. 292 comma 3 bis cod.proc.pen., la nullità dell’ordinanza, tenuto conto che la misura è stata disposta per esigenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen. e non sarebbe stata argomentata la connessione probatoria deldelitto per cui si procede con quello di cui al capo A) rientrante inquelli ex art. 407 comma 2 lett.

a) cod.proc.pen. per cui è prevista la deroga. Chiede l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso èinammissibile. La dedotta violazione di legge processuale di cui agli artt. 292, comma 3- bis, cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell’ordinanza applicativa risulta inammissibile perché devoluta per la prima volta con il ricorso per cassazione. L'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ricondurre la nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difettoprocedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensidell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 n.27444 del 09/07/2025, Bellomunno;

Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi;Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese e Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci). Le pronunce non sono convergenti, però, quando si tratta diindividuare il regime dideducibilità della nullità. Secondo alcune decisioni l'eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo; mentre secondo altre la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunaledel riesame (o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso diricorso diretto ex art. 311, comma 2,cod. proc. pen.), contrasto su cui pende la risoluzione davanti alle Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità che, per le ragioni sotto esposte, non rileva nel caso in esame.

Quanto al caso in esame, infatti, come risulta dal relativo verbale, il ricorrente non ha fatto valere alcuna invalidità dell'ordinanzacautelare in sede di interrogatorio postumo dinanzi al giudice per le indaginipreliminari e neppure ha sollevato l'eccezione di nullità,con l’istanza di riesame, avendola dedotta, per la prima volta, con il ricorsoper cassazione, con la conseguenza che non può essere dedotta la nullità, per l’omesso interrogatorio, per la prima volta con il ricorso per cassazione (non per saltum) essendo preclusa dai limiti di deducibilità ex art. 182 cod.proc.pen.

Non avendola dedotta, l’invalidità, né nell’interrogatorio postumo, né con l’istanza di riesame, non occorre attendere la risoluzione del contrasto interpretativo attualmente pendente davanti alle Sezioni Unite.

7. Ilricorso deve essere dichiarato inammissibilee il ricorrent e dev e essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att