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Sentenza — n. 41527/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for minor disturbance due to lack of reasoning on special leniency provision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41527/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction regarding the application of the special leniency provision for minor offenses. The defendant argued the trial court failed to address his request to apply Article 131 bis of the Penal Code, which mandates leniency for minor crimes. The court ruled that the absence of any reasoned response to this specific request constituted a violation of law and proper motivation, necessitating a retrial limited to this issue.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 530, para. 2 cod. proc. pen.: When a defense request to apply the special leniency provision for minor offenses is made but the trial court provides no reasoned response, the judgment is vitiated by lack of motivation and must be annulled with remittal for a new trial.

Parole chiave

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special leniency provision minor offenses lack of motivation violation of law remittal for retrial Article 131 bis procedural violation pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al profilo inerente la speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Il tribunale non si sarebbe pronunziato in ordine alla intervenuta richiesta di applicare la fattispecie ex art.
Art. 530, para. 2 cod. proc. pen.
Risulta dalla stessa sentenza impugnata che in sede di conclusioni la difesa ha inteso chiedere l’assoluzione “quantomeno ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod.
art. 659 cod. pen
Il tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio 2025 condannava Calabrese Matteo in relazione ai reati ex art. 659 cod.
art. 131 bis cod. pen
Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al profilo inerente la speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590
Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 – 01; Sez.
Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796
267590 – 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796 – 01).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent. n.1869/2025 sez. Alessio Scarcella UP– 18/12/2025 Giuseppe Noviello - Relatore - R.G.N. 27924/2025 Giovanni Giorgianni Maria Sabina Calabretta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Calabrese Matteo nato a Giulianova il 30/03/1988; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 27/01/2025 del tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41527/2025 Roma, lì, 29/12/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio 2025 condannava Calabrese Matteo in relazione ai reati ex art. 659 cod. pen., avvinti dalla continuazione, per avere recato disturbo, quale amministratore unico di una società titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, al riposo degli inquilini di taluni stabili vicini.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore Calabrese Matteo, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al profilo inerente la speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Il tribunale non si sarebbe pronunziato in ordine alla intervenuta richiesta di applicare la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al profilo afferente la concessione dei benefici di legge, quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Benefici che sarebbero stati espressamente richiesti dalla difesa

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo è fondato. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che in sede di conclusioni la difesa ha inteso chiedere l’assoluzione “quantomeno ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen, “ e “in subordine ex art.131 bis cod. pen.” . Su tale ultimo profilo manca del tutto ogni motivata risposta. La fondatezza del motivo assorbe l’ulteriore censura di cui al secondo motivo.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente all’applicabilità dell’art.131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo in altra composizione fisica. Va evidenziato che il predetto tribunale in tale sede non potrà rilevare l’eventuale decorso della prescrizione. Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità (oltre alle eventuali questioni assorbite dal motivo fondato, se non già decise, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dalla difesa), ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr.

Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 – 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796 – 01). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo, in diversa composizione fisica. Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Luca Ramacci