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Sentenza — n. 41520/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest in restitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a concrete and actual interest in the release of the seized property. Although the appellant argued that the area was not maritime domain, the court found she admitted the property's public nature, which legally precludes challenging the seizure for restitution purposes. Consequently, the court ruled that the appeal lacked standing under procedural law and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 321 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An investigation subject is only entitled to challenge a preventive seizure if they allege a concrete and actual interest in the restitution of the property, which is absent when the property's public nature is admitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure concrete interest public domain maritime domain procedural inadmissibility restitution of property standing to appeal demanio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 321 comma 1 cod. proc. pen
di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019
da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv.
Sez. 5 n. 22231 del 17/03/2017
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent.n.1678/2025 sez. Alessio Scarcella CC – 18/12/2025 Giuseppe Noviello - Relatore - R.G.N. 30893/2025 Giovanni Giorgianni Sabina Maria Calabretta MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scozzafava Daniela nata a Catanzaro il 13/07/1969; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 02/07/2025 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to Iacopino Francesco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41520/2025 Roma, lì, 29/12/2025

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell’interesse di Scozzafava Daniela avverso il sequestro preventivo adottato dal Gip del medesimo tribunale e disposto su area demaniale in relazione al reato ex art. 1161 RD 327/1942, con ordinanza del 02/07/2025 rigettava l’istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore Scozzafava Daniela, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, vizi di violazione di legge anche processuale e il vizio di carenza di motivazione in ordine al fumus del reato. Vi sarebbe motivazione apparente, avendo il tribunale sostenuto l'inidoneità delle allegazioni difensive siccome dirette a dimostrare che l'area sequestrata sarebbe estranea al demanio pubblico, ed avrebbe altresì posto a fondamento della propria decisione l'assenza di un provvedimento di sdemanializzazione, mentre, invece, la difesa avrebbe sostenuto non l'estraneità al demanio pubblico nè che l'area fosse stata sdemanializzata, quanto la estraneità della stessa area al demanio marittimo.

Si sostiene che sarebbe emersa per tabulas la esclusione dell'area dal demanio marittimo, sulla base di dati catastali trasfusi nel SID, con inconfigurabilità del reato ipotizzato ex art. 1161 c.n. La nuova delimitazione - aggiornata - dell'area, attraverso il SID, avrebbe anche creato incertezza sulla natura demaniale marittima della stessa, incidendo negativamente sul dolo del reato, così da non potersi definire la ritenuta occupazione come arbitraria, posto che tale aggettivo presuppone la consapevolezza della natura del bene occupato. Invece, il tribunale avrebbe presupposto il dolo nonostante l'incertezza sulla natura dell'area sin dal 2023, anno in cui il ministero aveva già segnalato il carattere provvisorio della dividente demaniale marittima allora segnalata, con successiva esclusione della natura demaniale marittima nel 2025, con aggiornamento del SID.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale per mancanza ovvero apparenza di motivazione in ordine al periculum. Essendosi il tribunale sul punto richiamato solo alla littera legis. di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen.

5. Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La ricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso : "..la difesa non ha mai sostenuto che l'area oggetto di sequestro non fosse demaniale …..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l'appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l'area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimo…"; cfr. anche pag. 8: la difesa " …ha ulteriormente evidenziato come l'area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato …").

Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell'area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 - 04).

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purchè vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 - 01). Nè soccorre la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione".

Posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Luca Ramacci