Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest in restitution of seized property.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a concrete and actual interest in the restitution of the seized property. Although the appellant argued that the area was not maritime domain, the Court held that the public nature of the property excluded any possibility of challenging the seizure for the purpose of returning it. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An accused is only entitled to challenge a preventive seizure if they allege a concrete and actual interest in the restitution of the property, which is absent when the property remains public domain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent.n.1673/2025 sez. Alessio Scarcella CC – 18/12/2025 Giuseppe Noviello - Relatore - R.G.N. 31098/2025 Giovanni Giorgianni Maria Sabina Calabretta MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spadea Pandolfi Anna nata a Montepaone il 13/10/1940; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 01/07/2025 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; Udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv.to Iacopino Francesco, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41514/2025 Roma, lì, 29/12/2025
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 1 luglio 2025, adito nell’interesse di Spadea Pandolfi Anna avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del tribunale di Catanzaro emesso in ordine al reato ex art.1161 c.n., per avere Spadea Pandolfi Anna e Spadea Pandolfi Pietro, entrambi indagati, annesso arbitrariamente un’area demaniale delimitandola con un muro in cemento e due cancelli e impedendone l’uso pubblico, confermava il decreto impugnato, 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore Spadea Pandolfi Anna, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge anche processuale. Vi sarebbe motivazione apparente, avendo il tribunale sostenuto l’inidoneità delle allegazioni difensive siccome dirette a dimostrare che l’area sequestrata sarebbe estranea al demanio pubblico, ed avendo altresì posto a fondamento della propria decisione la assenza di un provvedimento di sdemanializzazione, mentre invece la difesa avrebbe sostenuto non l’estraneità al demanio pubblico della zona né che fosse stata sdemanializzata l'area stessa, quanto la estraneità della medesima al demanio marittimo.
Si sostiene che sarebbe emersa per tabulas la esclusione dell’area dal demanio marittimo, sulla base di dati catastali trasfusi nel SID, con inconfigurabilità del reato ipotizzato ex art. 1161 c.n.. La nuova delimitazione – aggiornata - dell’area, attraverso il SID, avrebbe anche creato incertezza sulla natura demaniale marittima, incidendo negativamente sul dolo del reato, così da non potersi definire la ritenuta occupazione come arbitraria posto che tale aggettivo presuppone la consapevolezza della natura del bene occupato. Invece, il tribunale avrebbe presupposto il dolo nonostante l’incertezza sulla natura dell’area sin dal 2023, anno in cui il ministero aveva già segnalato il carattere provvisorio della dividente demaniale marittima allora segnalata, con successiva esclusione della natura demaniale marittima nel 2025, con aggiornamento del SID.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale per mancanza ovvero apparenza di motivazione in ordine al periculum. Essendosi il tribunale sul punto richiamato solo alla littera legis. di cui all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
5. Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La ricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà ma si concentra sulla distinzione tra carattere pubblico piuttosto che più specificatamente marittimo della stessa, senza disconoscerne comunque la qualità pubblica (cfr. in tal senso pag. 5 del ricorso : "..la difesa non ha mai sostenuto che l'area oggetto di sequestro non fosse demaniale …..ma si è limitata a contestarne esclusivamente l'appartenenza al demanio marittimo (..) per tabulas (..) l'area rientra nel diverso demanio dello Stato e non nel demanio marittimo…"; cfr. anche pag. 8: la difesa " …ha ulteriormente evidenziato come l'area de qua risulti associata al codice fiscale del diverso demanio dello Stato …").
Tale ultima circostanza, ossia il carattere pubblico dell'area, come tale esclude in radice ogni possibilità di agire in questa sede in funzione della finale restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 - 04).
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purchè vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 - 01). Nè soccorre la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione".
Posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammenda. Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Luca Ramacci