Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely contests the content of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Garau Gian Mario inadmissible, ordering him to pay the costs. The lower court had rejected a request to lift a preventive seizure of €16,750 based on the suspect's alleged lack of financial capacity and the temporal gap between past and current crimes. The Court ruled that the appeal, which challenged the substantive content of the reasoning rather than its apparent existence, violated Article 325 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal regarding precautionary measures is admissible only for violation of law or apparent lack of reasoning, excluding manifest illogic or contradiction which must be raised under Art. 606(1)(e).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso presentato da: Garau Gian Mario, nato a San Gavino Monreale il 13/05/1985, avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 08/08/2025, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 19/05/2025, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con cui era stato disposto il sequestro della somma di euro 16.750,00 euro rinvenuta in possesso dell’imputato. Il sequestro veniva disposto ai sensi dell’articolo 85-bis d.P.R. 309/1990, in relazione alla contestazione al Garau del reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990, e dell’articolo 240-bis per l’articolo 74 d.P.R. 309/90.
2. Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione ai presupposti del sequestro, nonchè motivazione apparente in relazione alla incapacità reddituale e patrimoniale dell’imputato, anche atteso l’ampio iato temporale tra i fatti del 2009-2010 e del 2012 rispetto ai fatti oggetto dell’odierna contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che la fase cautelare relativa al reato associativo contestato al Garau si è chiusa con la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 28126 del 25/06/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso, confermando così il giudizio di gravità indiziaria espresso dai giudici della cautela, i quali hanno concordemente ritenuto il ricorrente inserito in una associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 operante almeno fino a febbraio 2019.
3. Quanto alla somma oggetto dell’odierno sequestro, il Tribunale del riesame di Roma, in diversa composizione, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo – operato nel gennaio 2025 in occasione di perquisizione domiciliare presso l’abitazione del Garau - per difetto del requisito di pertinenzialità con il reato contestato, mentre il nuovo decreto di sequestro veniva disposto ai sensi dell’articolo 85-bis d.P.R. 309/1990 (quanto all’articolo 73) e 240-bis cod. pen. (quanto all’articolo 74). Il ricorrente deduce, per un verso, la riconducibilità della somma all’attività lavorativa propria e della compagnia, ancorché svolta prevalentemente “in nero”, nonché il mancato rispetto del principio della c.d. “ragionevolezza temporale”; aggiunge che parte della somma in sequestro sarebbe di proprietà della figlia, come emerge dalla scritta ("di proprietà di Rebecca") sulla busta che contiene la somma, e sarebbe frutto di regalie familiari.
4. La doglianza è inammissibile a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. in quanto, dietro lo schermo della violazione di legge e della assenza di motivazione, il ricorso censura al contrario il «contenuto» della motivazione, che non condivide. Va infatti rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della stessa (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01;
Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226710).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame evidenzia, a pagina 4, che la documentazione fornita dall’indagato non è in grado di vincere la presunzione di illecita provenienza, in quanto certifica solo lo svolgimento nel 2022 di alcuni mesi di attività lavorativa da parte del Garau, mentre l’attività di estetista della sua compagna viene dedotta ma non documentata (così come nulla viene documentato – v. pag. 5 ordinanza - sulla provenienza del denaro asseritamente di proprietà della figlia). Anche la c.d. «ragionevolezza temporale» viene ritenuta sussistente anche in riferimento al rinvenimento – nel 2019 - della somma di euro 40.000,00 in possesso dell’indagato, cui viene contestato il reato associativo in permanenza, del pari priva di legittima giustificazione.
Evidenzia poi l’ordinanza (così circoscrivendo precisamente la c.d. "pericolosità non qualificata") che l’indagato, in data 27 gennaio 2024, è stato fermato e controllato con tale Ianni Mirko, soggetto pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, e si è accompagnato a storici criminali del settore come Fabrizio Pieretti, tanto da essere stato in passato sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.. Trattasi di motivazione non meramente apparente, ma, in ipotesi, errata, e come tale non censurabile in questa sede.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese