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Sentenza — n. 41208/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inability to fiscalize building abuse in protected landscape zones.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Allison Helen Du Val inadmissible due to its manifest lack of foundation. The lower court correctly determined that fiscalization under Article 34 of the 2001 Building Code could not apply because the illegal works were located in a protected landscape area, rendering them subject to total rather than partial non-compliance. The court rejected the argument that the execution judge overstepped administrative jurisdiction, affirming that landscape constraints preclude the specific procedural remedy sought.

Regesto Legislator

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Art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; Art. 32, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: The fiscalization procedure for partial non-compliance is exclusively applicable to works in partial non-compliance and cannot be applied to works in protected landscape zones where all interventions are considered total non-compliance.

Parole chiave

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fiscalization of building abuse protected landscape zones partial non-compliance total non-compliance separation of jurisdictions building code 2001 execution of penalty divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
procedura di «fiscalizzazione» dell'abuso di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R.
Art. 32, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Ricorre in cassazione Allison Helen DU VAL, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'articolo 34, comma 2, d.P.R.
Art. 444 cod. proc. pen.
Nei confronti della DU VAL era stata pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di Allison Helen DU VAL debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 444 cod. proc. pen
Nei confronti della DU VAL era stata pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di Allison Helen DU VAL debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino
Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019, Bellocco
Sez. 3, n. 40565 del 03/10/2024
Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014, Longo
380 del 2001 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014, Longo, Rv.
Sez. 3, n. 1486 del 03/12/2013, Aragosa
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

Caceuicrja SENTENZA sul ricorso proposto da: Oggi, DU VAL Allison Helen nata a New York (U.S.A.) il 04/03/1981 avverso l'ordinanza del 29/07/2025 del TRIBUNALE di Grosseto IL FUNZIONAR .\ RIO Udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci; Luana lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini che ha concluso chiedendo alla Corte di rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 luglio 2025 il Tribunale di Grosseto, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Allison Helen DU VAL avente ad oggetto la richiesta di revoca o sospensione, valutata la richiesta di c.d. "fiscalizzazione dell'abuso", dell'ordine di demolizione del manufatto per la cui realizzazione alla stessa DU VAL, con sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 29 giugno 2023, irrevocabile settembre 2023, era stata applicata la pena di giustizia. Nel provvedimento impugnato, previamente accertata, all'esito dei richiesti accertamenti peritali, la fattibilità della demolizione delle opere abusive, senza pregiudizio per le opere legittime, si è escluso per questo motivo potesse essere accolta la richiesta di fiscalizzazione dell'abuso avanzata ai sensi dell'art. 34, comma 2, dPR 6 giugno 2001 n. 380.

2. Ricorre in cassazione Allison Helen DU VAL, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'articolo 34, comma 2, d.P.R. 380 del 2001., per avere il giudice dell'esecuzione, nell'affermare l'assoluta impossibilità di ottenere la fiscalizzazione dell'abuso quale prevista da quest'ultima norma, negando anche la sospensione dell'ordine in attesa della decisione del giudice amministrativo, deciso su una questione riservata alla competenza di quest'ultimo giudice, in violazione del principio di separazione delle giurisdizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza del motivo.

2. Nei confronti della DU VAL era stata pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sentenza di applicazione della pena per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire e in difformità dalla autorizzazione paesaggistica, un corpo di fabbrica con destinazione residenziale di circa 18 m quadri, il cambio destinazione ad uso a fini residenziali del locale magazzino, l'ampliamento della volumetria del fabbricato principale di circa 64 metri cubi e altri lavori interessanti l'area esterna. Con la sentenza, emessa il 29 giugno 2023, divenuta irrevocabile I'l settembre 2023, era stata ordinata la demolizione delle opere abusive, se non altrimenti eseguita, e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputata, di conseguenza la Procura di Grosseto con provvedimento SIEP n. 30.003 del 2024 aveva ingiunto alla ricorrente di demolire le opere anzidette nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento; quest'ultima aveva invece proposto incidente di esecuzione chiedendo che fosse disposto un accertamento peritale per verificare se fosse possibile eliminare le opere abusive senza pregiudizio ovvero accedere alla "fiscalizzazione dell'abuso" ai sensi degli articoli 33 e 34 del dPR 380 del 2001.

All'esito degli accertamenti peritali disposti dal giudice dell'esecuzione era emerso che la demolizione della parte abusiva dell'immobile poteva essere realizzata senza pregiudizio per la parte legittima, per cui, non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 34, comma 2, dPR 380 del 2001, la richiesta della DU VAL era stata rigettata e assegnato alla stessa un termine di 60 giorni per provvedere alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

3. Tanto premesso il motivo è manifestamente infondato.3.1. Va premesso in primo luogo che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza, non è caducato in modo automatico neppure dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovendo il giudice dell'esecuzione controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135 - 01;

Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972 - 01; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679 - 01; Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, Ventrici, Rv. 249306 - 01; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642 - 01). Si è anche attribuita al giudice dell'esecuzione, con rifermento alla mera pendenza di una richiesta di sanatoria, la verifica dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura (in tema di condono edilizio v., ad es., Sez. 3, n. 35201 del 3/5/2016, Citarella e altro, Rv. 268032; Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Russo, Rv. 261212;

Sez. 3, n. 16686 del 5/3/2009, Marano, Rv. 243463; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145; Sez. 3, n. 38997 del 26/9/2007, Di Somma, Rv. 237816; Sez. 3, n. 23702 del 27/4/2007, Agostini e altro, Rv. 237062; Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 (dep.2004), Russetti, Rv. 227558). 3.2. Nel caso di specie, dunque, il giudice dell'esecuzione, correttamente uniformandosi ai richiamati principi, ha posto in evidenza la sussistenza di elementi di fatto, costituiti dalla concreta possibilità di demolire la parte abusiva dell'immobile senza pregiudizio per le opere legittime, che consentivano di escludere la possibilità di revocare l'ordine di demolizione a seguito del pagamento della sanzione prevista dall'art. 34, comma 2, DPR 380 del 2001. 3.3.

Deve altresì rilevarsi che la pretesa difensiva, nella parte in cui non considera che le opere abusive sono state altresì realizzate in area sottoposta a vincolo di natura paesaggistica ed ambientale in difformità dall'autorizzazione, si pone in macroscopico contrasto al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, la disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una «sanatoria» dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (in motivazione la Corte ha precisato che le opere abusive vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione di conservazione di quelle realizzate legittimamente; così Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018, Pellegrino, Rv. 273291 - 01).

In specie va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019, dep. 2020, Bellocco, Rv. 277724 - 01 (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 40565 del 03/10/2024 Cc.Rv. 287157 - 01), per cui, in tema di violazioni edilizie, la cd. procedura di «fiscalizzazione» dell'abuso di cui all'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo la quale, per le opere eseguite in parziale difformità, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente dell'ufficio preposto dispone, in luogo della demolizione, una sanzione amministrativa più elevata - non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014, Longo, Rv. 260181-01, e Sez. 3, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 2014, Aragosa, Rv. 258297-01), non possono essere mai essere ritenute «in parziale difformità», atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di Allison Helen DU VAL debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n; 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell