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Sentenza — n. 41053/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for single illegal waste transport as non-occasional.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal waste transport. The defendant argued the act was isolated and occasional, but the court found the use of a truck and large quantity proved otherwise. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006; The crime of illegal transport of special waste is consummated by a single act if the conduct lacks absolute occasionality, which is determined by factors such as the quantity of waste and the means of transport used.

Parole chiave

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illegal waste transport occasional conduct single act crime special waste regulations criminal appeal inadmissibility judicial review limits waste management offense reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
4.Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art.
Art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006
152 del 2006 si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità della attività illecita (Sez.
Art. 568, u.c., cod. proc. pen.
2.Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
4.4.La inammissibilità del ricorso osta alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Legge 27 settembre 2021, n. 134
a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (Sez.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art.
artt. 110 cod. pen
1.Cristi Cantar ha proposto appello avverso la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Potenza che l’ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett.
art. 344-bis cod. proc. pen
4.4.La inammissibilità del ricorso osta alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
4.5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Angeloni
Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, Cristinzio
Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea
Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba
250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv.
Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti
221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv.
Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro
227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv.
Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli
230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv.
Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello
4.1.Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv.
Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi
266305; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00.
Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm
134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv.
Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano
Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv.
Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà
287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 1353/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 24/09/2025 ALESSIO SCARCELLA R.G.N. 17544/2025 GIUSEPPE NOVIELLO Motivazione Semplificata ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cantar Cristi nato a Calarasi (ROMANIA) il 20/02/1992 avverso la sentenza del 30/05/2023 del TRIBUNALE di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; Trattazione cartolare

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Cristi Cantar ha proposto appello avverso la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Potenza che l’ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di euro 2600 di ammenda. Gli si imputa, in particolare, di aver effettuato, in concorso altra persona ed in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione, attività organizzata di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41053/2025 Roma, lì, 22/12/2025 da materiale ferroso del peso di circa 300/500 chilogrammi.

Il fatto è contestato come commesso in Baragiano il 26 febbraio 2020. 1.1.Articolando un solo motivo lamenta l’insufficienza del materiale probatorio non essendovi prova della abitualità della condotta in quanto il fatto è occasionale ed isolato. 2.Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si può configurare anche in presenza di un solo trasporto, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona (più gravemente) la continuità della attività illecita (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 270947-01;

Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674; si vedano anche Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002, Saba, Rv. 221959; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956; Sez. 3, n. 2950 del 11/01/2005, Cogliandro, Rv. 230675; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011). 4.1.Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, secondo cui il carattere non occasionale della condotta può essere desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dal fine di profitto perseguito dall’autore). 4.2.Nel caso di specie, correttamente è stata esclusa l’assoluta occasionalità della condotta in considerazione del considerevole quantitativo di rifiuti trasportati e dell’utilizzo di un autocarro, peraltro sequestrato e confiscato senza contestazione alcuna al riguardo. 4.3.Peraltro, la deduzione difensiva, naturalmente coerente con il mezzo di impugnazione prediletto, postula la possibilità del giudice della legittimità di esaminare le prove utilizzate per la decisione e di valutarle nel merito, operazione quest’ultima preclusa alla Corte di cassazione il cui perimetro cognitivo, in assenza di travisamenti nemmeno dedotti, è costituito esclusivamente dal testo della motivazione del provvedimento impugnato.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.4.La inammissibilità del ricorso osta alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 - 01;

Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 01). 4.5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Luca Ramacci