Sentenza — n. 39997/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3 dicembre 2024, il Tribunale di Potenza condannava Caterina Rubbio alla pena di euro 3.500 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 18, comma 1, lett. g), e 37, comma 1, del d. Igs. n. 81 del 2008, violazione a lei ascritta nella qualità di datrice di lavoro e di legale rappresentante dell'impresa Isa Cat s.r.I.; in Venosa il 20 novembre 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39997/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza dell'imputata in ordine al reato per cui si procede, occorre evidenziare che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena risulta immune da censure. Sul punto deve infatti osservarsi che, come risulta dalla sentenza impugnata (pagina 2), in sede di conclusioni, la difesa dell'imputata si è limitata a chiedere "l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato". Non vi fu dunque alcuna richiesta subordinata, per cui, in assenza di sollecitazioni espresse, il silenzio argomentativo del Tribunale sulla mancata applicazione degli art. 131 bis, 62 bis e 163 cod. pen. non può essere ritenuto illegittimo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rubbio Caterina, nata a Cerignola il 05-12-1977, avverso la sentenza del 03-12-2024 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Antonello De Cosmo, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 dicembre 2024, il Tribunale di Potenza condannava Caterina Rubbio alla pena di euro 3.500 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 18, comma 1, lett. g), e 37, comma 1, del d. Igs. n. 81 del 2008, violazione a lei ascritta nella qualità di datrice di lavoro e di legale rappresentante dell'impresa Isa Cat s.r.I.; in Venosa il 20 novembre 2019.
2. Avverso la sentenza del Tribunale lucano, la Rubbio, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevancioun unico motivo, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, osservando che il giudice monocratico ha omesso di considerare che l'imputata, priva di pregresse condanne penali o di altri carichi pendenti, ha eliminato le riscontrate irregolarità appena due settimane dopo il loro accertamento. 2.1. Con memoria del 15 luglio 2025, l'avvocato Antonello De Cosmo, difensore di fiducia dell'imputata, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza dell'imputata in ordine al reato per cui si procede, occorre evidenziare che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena risulta immune da censure. Sul punto deve infatti osservarsi che, come risulta dalla sentenza impugnata (pagina 2), in sede di conclusioni, la difesa dell'imputata si è limitata a chiedere "l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato". Non vi fu dunque alcuna richiesta subordinata, per cui, in assenza di sollecitazioni espresse, il silenzio argomentativo del Tribunale sulla mancata applicazione degli art. 131 bis, 62 bis e 163 cod. pen. non può essere ritenuto illegittimo.
2. Sul punto occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773), secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo, come senz'altro avvenuto nella vicenda in esame, era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.
Analogamente, quanto agli ulteriori profili dedotti nel ricorso, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv. 270587) che la mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena (come pure della non menzione della condanna) non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito, mentre, quanto alle attenuanti generiche, è stata parimenti ribadita, al fine di parametrare il relativo onere motivazionale, la necessità di una richiesta adeguatamente argomentata (cfr. in termini Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440 e Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460), 3.
Pertanto, alla stregua di tali coordinate interpretative e in ragione del fatto che nel giudizio di merito non è stata avanzata alcuna espressa richiesta volta all'applicazione degli istituti di cui agli 131 bis, 62 bis e 163 cod. pen. (istituti invocati solo in questa sede), il ricorso proposto nell'interesse di Caterina Rubbio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo