Cassation court dismisses appeal regarding minor profit as insufficient for statutory mitigation under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a mitigation plea based on minor financial gains. The appellant argued that the small sum of €1,332.83 constituted a special circumstance for leniency, but the court found this amount too low to qualify. Consequently, the court ruled that the special mitigation requires both minimal profit and minimal harm, which were not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4) c.p.; The special mitigation for minor profit requires that the amount be trivial in absolute terms and that the resulting damage or danger be negligible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE VITO DI NICOLA Sent. n. sez. 1591/2025 UP - 06/11/2025 R.G.N. 21658/2025 - Relatore - FABIO ZUNICA SENTENZA Gusmano Maria Vita, nata a Marsala il 18/12/1982, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
1. Con sentenza del 23/01/2025, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 15/06/2022, condannava Maria Vita Gusmano alla pena di anni 1 di reclusione in ordine al reato di cui all’articolo 7 d.l. 4/2019.
3. In data 22 ottobre 2025 l’Avv. Gabriele Pellegrino, per l’imputato, depositava memoria scritta in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile. Tuttavia, la successiva giurisprudenza ha delimitato la portata dell’attenuante in parola, ritenendo necessario che la speciale tenuità di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen., riguardi congiuntamente sia l’entità del lucro perseguito o conseguito dall’autore del reato, che l’evento dannoso o pericoloso causato (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851;
Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). Tale è il caso che ricorre nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha rigettato l’analoga doglianza proposta con l’atto di appello, evidenziando come la indebita percezione della somma di euro 1.332,83 impedisce, in cifra assoluta, il riconoscimento dell’attenuante.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo