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Sentenza — n. 39567/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail review order due to lack of sufficient evidence for serious suspicion of guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39567/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to replace prison bail with electronic home detention. The appellant argued that the trial court failed to provide sufficient evidence for serious suspicion of guilt regarding an association for smuggling and other crimes. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning based on organizational contacts and specific factual deductions to be manifestly reasonable and not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 587 cod. proc. pen.: An appeal against a bail review order is inadmissible if the lower court's findings on serious suspicion of guilt are based on reasonable deductions from the facts and are not manifestly unreasonable.

Parole chiave

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bail review order serious suspicion of guilt inadmissible appeal association for smuggling electronic home detention traffico di cocaina importazione di stupefacenti passatore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
La manifesta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Art. 587 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La manifesta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

uente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PIPITO' Simone, nato a Palermo il 12 luglio 1990; avverso la ordinanza n. 47/25 del Tribunale di Palermo del 27 gennaio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. Vincenzo PILLITTERI, del foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Pipitò Simone è insorto avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 27 gennaio 2025, ha solo parzialmente accolto il ricorso da quello presentato in sede di riesame cautelare avverso la ordinanza con la quale, in data 8 novembre 2024, il Gip del Tribunale di Palermo aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla imputazione a carico del medesimo provvisoriamente elevata, avente ad oggetto la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed in ordine ad una serie di reati fine.

Nella specie con la citata ordinanza il Tribunale, ritenuto che le esigenze cautelari relative alla posizione del Pipitò potessero essere soddisfatte anche attraverso una misura autocustodiale, ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata al Pipitò, con quella degli arresti domiciliari, sia pure assistiti da strumenti elettronici di controllo del rispetto di essa da parte dell'indagato. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il Pipitò, affidando le proprie doglianze a 5 motivi di ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente si è doluto del fatto che il Tribunale del riesame abbia ritenuto ricorrere i gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione al reato associativo, peraltro aggravato dalla sussistenza del requisito della transnazionalità, sebbene nella motivazione della ordinanza stessa non siano indicati gli elementi dimostrativi del fatto che il prevenuto fosse uno dei partecipi della associazione di cui alla provvisoria imputazione Il successivo secondo motivo di impugnazione concerne la ritenuta mancanza di motivazione in relazione ad una delle imputazioni aventi ad oggetto uno dei reati fine, in particolare quello sub K) della provvisoria contestazione; infatti, osserva il ricorrente, il Tribunale del riesame ha argomentato il proprio convincimento in ordine alla partecipazione del Pipitò alla commissione del reato in questione, in funzione del fatto che lo stesso sarebbe stato presente, unitamente ad altri presunti correi, sul luogo ove doveva essere scaricato il camion che trasportava la merce di contrabbando; ma una tale deduzione sarebbe solo frutto del fatto che nelle conversazioni intercorse fra gli altri correi si fa riferimento alla presenza di tale Simone, ma nulla induce a pensare con concretezza che questo Simone fosse, appunto, il Pipitò Il terzo motivo di ricorso, anch'esso relativo ad una ipotesi di reato fine, quella sub O), riguarda la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in particolare in relazione alla consapevolezza da parte del Pipitò della illiceità di una certa condotta, atteso che il suo apporto al reato, che si sarebbe concretizzato in un'attività di solo contenuto logistico, di per sé non è indicativa della illiceità del complessivo affare.

Il quarto motivo attiene alla assenza di elementi dimostrativi dell'avvenuto apporto causale da parte dell'imputato alla commissione del reato di cui alla lettera M) della provvisoria imputazione, non sussistendo dati di fatto dai quali desumere che anche il Pipitò era partecipe della spedizione che avrebbe dovuto ritirare il Tle in arrivo dalla Tunisia via mare. Infine, con il quinto motivo di impugnazione è contestata la carenza di motivazione della ordinanza impugnata in punto di affermazione della ricorrenza della circostanza aggravante della transnazionalità, non essendo stato individuato il gruppo criminale straniero che avrebbe operato all'estero in sinergia con quello del quale avrebbe fatto parte il Pipitò

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato. Osserva, infatti, il Collegio come i vari motivi di impugnazione formulati dalla difesa del ricorrente siano tutti caratterizzati dall'essere sostanzialmente rivalutativi in quanto indirizzati verso la richiesta del riesame delle ragioni di fatto poste a base dell'ordinanza censurata. Invero, prendendo in esame il primo dei motivi articolati, si rileva che il ricorrente si duole della valutazione operata dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Pipitò in relazione al reato associativo a lui contestato; in particolare ritiene il ricorrente che la partecipazione del Pipitò alla associazione per delinquere sia stata desunta in sede dì riesame cautelare solo dalla sussistenza degli indizi di colpevolezza riguardanti la sua partecipazione a taluni reati fine.

Sul punto rileva questa Corte che, essendo stata dimostrata, quanto meno al livello di gravità indiziaria, la esistenza della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, è del tutto plausibile la inferenza operata dal giudice della cautela il quale ha ritenuto che la pluralità delle singole operazioni di importazione del tabacco nelle quali è risultato implicato il Pipitò, il quale è entrato in contatto nel corso di esse con i vertici stessi della associazione, costituisce un indice adeguatamente affidabile sia della consapevolezza in capo al predetto delle esistenza di un articolato gruppo dedito all'attività delittuosa sia della intraneità del ricorrente a tale gruppo, sia, infine, della consapevolezza, fattore nel quale si invera la contestata affectio societatis scelerum, di prestare la propria attività nell'interesse della associazione finalizzata alla commissione di reati.

Quanto ai successivi motivi di doglianza, riguardanti, in particolare la adesione a taluni dei reati fine realizzati dall'associazione, è sufficiente rilevare, quanto al reato rubricato sub K), che il Pipitò era di fatto il "custode" dei veicoli sui quali doveva essere trasferito il carico di 900 casse di Tle oggetto, invece, di sequestro anteriormente al trasbordo, tanto che, una volta informato dell'avvenuto sequestro, il Li Causi, dominus della consorteria, si è appunto recato sul luogo ove i veicoli stazionavano ivi trovando, evidentemente a custodia di essi, il Pipitò; la individuazione del Pipitò come del soggetto, recante il nome di Simone, del quale il Li Causi nella specifica occasione parla con il Quartararo, altro sodale, costituisce una deduzione in fatto - plausibilmente ricavata in sede di merito, e, pertanto, non suscettibile di rivalutazione in questa sede - desunta dalla circostanza che non emergono altri associati aventi questo nome di battesimo o comunque in tale modo indicati, di tal che è del tutto ragionevole che i due interlocutori, come opinato in sede di merito, si riferissero all'attuale ricorrente.

Venendo alla contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione al reato di cui al capo O), osserva il Collegio che la partecipazione del Pipitò al reato in questione è stata ritenuta dal giudice del riesame, anche in questo caso con motivazione certamente non manifestamente irragionevole, in quanto tale giudice ha valorizzato i contatti di carattere organizzativo intervenuti fra il Pípitò ed il Li Causi nei giorni immediatamente precedenti ad un sequestro di tabacchi trattati dalla associazione in questione.

Analogamente per quanto attiene alla imputazione di cui alla lettera M) in ordine al quale il Tribunale del riesame ha segnalato i dati obbiettivi, la partecipazione del Pipitò ad una trasferta unitamente ad altri sodali finalizzata al recupero di merce di contrabbando pervenuta in Sicilia via mare, in ragione dei quali inferire il coinvolgimento del ricorrente nel fatto delittuoso.In relazione alla doglianza costituente il quinto motivo di ricorso, legata alla estensione anche al Pipitò della circostanza aggravante della transnazionalità, è sufficiente rilevare che, essendo emersi chiaramente gli elementi che depongono per la sussistenza dei rapporti fra la associazione capeggiata dal Li Causi ed altri gruppi criminali operanti presso stati esteri, la indiscussa natura oggettiva della circostanza in questione legittima la sua estensione a carico di tutti i soggetti partecipi della associazione in discorso.

La manifesta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur