Sentenza — n. 39549/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale del riesame di Treviso, adito nell'interesse di Sebastian Hareza e di Almet Zdzislaw Wawro quali legali rappresentanti delle rispettive società avverso i decreti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio relativi rispettivamente, il primo, ad un trattore e semirimorchio di proprietà della Beskind Trans di Sebastian Hareza e a merce di proprietà della Almet Zadslaw Wawro, il secondo a documentazione, in relazione ai reati ex artt. 49 e 43 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39549/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 43 e 49 Dlgs. 504/1995, in ordine alla posizione della società trasportatrice. Quest'ultima, sarebbe terzo di buona fede in assenza di ogni difetto di vigilanza, a fronte di una documentazione attestante la sussistenza di biocida, e in assenza di circostanze idonee ad allarmare la stessa.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Gastone Andreazza - Presidente - Sent. n.1257/2025 sez. Aldo Aceto CC – 14/10/2025 Giovanni Liberati R.G.N. 19781/2025 Giuseppe Noviello - Relatore - Giovanni Giorgianni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zdzislaw Wawro quale legale rapp.te di Almet Zdzislaw Wawro Hareza Sebastian quale legale rapp.te di BeskindTrans S.H. nel procedimento a carico di Piotr Jan Lipowski n. a Ciezin (Polonia); avverso la ordinanza del 03/04/2025 del tribunale di Treviso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore degli indagati avv.to Lucarelli Stanilslao Antonio che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39549/2025 Roma, lì, 09/12/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale del riesame di Treviso, adito nell'interesse di Sebastian Hareza e di Almet Zdzislaw Wawro quali legali rappresentanti delle rispettive società avverso i decreti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio relativi rispettivamente, il primo, ad un trattore e semirimorchio di proprietà della Beskind Trans di Sebastian Hareza e a merce di proprietà della Almet Zadslaw Wawro, il secondo a documentazione, in relazione ai reati ex artt. 49 e 43 comma 1 lett.
a) del Dlgs. 504/1995, rigettava le istanze di riesame.
2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso mediante il proprio difensore e attraverso due motivi, Sebastian Hareza e Almet Zdzislaw Wawro quali legali rappresentanti rispettivamente della società Beskid Trans e Almet Zadslaw Wawro, quest'ultima proprietaria della merce in sequestro e la prima quale proprietaria degli automezzi in sequestro.
3. Rappresentano la violazione degli artt. 49 comma 1 e 43 comma 1 lett.
a) del Dlgs. 504/1995 oltre che della normativa UE sui biocidi, evidenziando che sarebbe stata rappresentata dagli investigatori, senza che i giudici abbiano rilevato l'errore, una realtà diversa rispetto a quella corrispondente alla vicenda processuale e in particolare si sarebbe ritenuto che era in via di trasporto alcol etilico denaturato invece di un biocida (come emergente dalla documentazione disponibile con cui era accompagnata la merce), per il quale, diversamente dal primo, non è previsto il pagamento di accise. Sarebbe stato più corretto chiedere alla agenzia delle dogane di verificare se la merce poteva integrare un biocida, circostanza non avvenuta.
Si aggiunge che la società proprietaria della merce sarebbe in possesso di una autorizzazione per la commercializzazione di biocidi. E la tesi della sussistenza di alcol sarebbe stata quindi sposata acriticamente e le analisi sarebbero state indirizzate per attestare la sussistenza di alcol non completamente denaturato e come tale sottoposto ad accise. In assenza allora di una puntuale esclusione, in via analitica, della corrispondenza della merce ad un biocida, non sarebbe sostenibile l'ipotesi accusatoria e il tribunale avrebbe sussunto erroneamente il fatto nella ritenuta norma di riferimento.
4. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 43 e 49 Dlgs. 504/1995, in ordine alla posizione della società trasportatrice. Quest'ultima, sarebbe terzo di buona fede in assenza di ogni difetto di vigilanza, a fronte di una documentazione attestante la sussistenza di biocida, e in assenza di circostanze idonee ad allarmare la stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono manifestamente infondati. Con riguardo alla tesi di cui al primo motivo, riguardante la identificazione della merce come biocida piuttosto che come alcol non completamente denaturato, si ribadisce preliminarmente che il ricorso per cassazione, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Tanto precisato, si osserva che le deduzioni proposte integrano una censura inammissibile, atteso che attraverso di essa, a fronte di una motivazione tutt'altro che insussistente, avendo i giudici esposto in maniera articolata le ragioni, plurime, della individuazione di una merce (alcol non completamente denaturato) sottoposta ad accise non versate eppur doverose, si contrappone una mera diversa ricostruzione di fatto, tesa a riqualificare diversamente i dati disponibili, tanto da lamentare anche il mancato approfondimento di ulteriori analisi dei materiali, come tale non consentita in questa sede siccome involgente la ricostruzione del merito, sottratta al sindacato di questa Corte.
E invero la motivazione censurata, articolata nella valorizzazione di profili significativi ai fini del fumus, - quali il rapporto di analisi della Agenzia delle Dogane inerente alcol non completamente denaturato, soggetto ad accisa, l'incompletezza della documentazione di accompagnamento in ordine alla natura del bene e al luogo di consegna, la mancanza in capo alla società destinataria di licenze corrispondenti all'alcol da ricevere, peraltro priva di un rapporto reale con la sua sede formale e con oggetto sociale non coerente neppure rispetto a ingenti quantità di prospettato biocida, la scoperta solo durante il viaggio, da parte del conducente dell'articolato, del luogo finale di destinazione, a seguito di contatto telefonico con persona utilizzante una utenza intestata a soggetto inesistente - appare tutt'altro che inesistente o apparente, quale unico vizio motivazionale prospettabile in questa sede.
2. Quanto al secondo motivo, limitato alla rappresentazione della sola ditta trasportatrice quale terzo di buona fede, con conseguente carenza sul punto, pur necessario ed imprescindibile ai fini restitutori qui proposti, di ogni analoga argomentazione per la ditta proprietaria della merce, è sufficiente rilevare, alla luce di quanto già evidenziato con il primo motivo, che nella ordinanza impugnata è illustrata la presenza di anomalie che escludono la buona fede, quali quelle riguardanti il destinatario nonché il luogo di consegna, non predeterminato, secondo le affermazioni dello stesso autista.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Gastone Andreazza