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Sentenza — n. 38533/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38533/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GAMBARDELLA Alessandra, nata a Vico Equense il 06/02/1980 2) SCOTTI Luca, nato a Castellammare di Stabia il 25/08/1999 avverso la sentenza emessa il 31/03/2025 dal G.u.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca dell'intero importo a carico di entrambi i ricorrenti

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 38533/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, avendo posto a carico di entrambi i ricorrenti (oltre che degli altri imputati) la confisca dell'intero importo determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 452-quaterdecies cod. pen. La sentenza deve essere conseguentemente annullata, quanto alle posizioni della GAMBARDELLA e dello SCOTTI, limitatamente all'entità del profitto confiscabile nei loro confronti, con rinvio al Tribunale di Torino (in diversa persona fisica) per nuovo giudizio sul punto.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato tassa sui rifiuti riciclaggio di denaro flussi finanziari illeciti statistiche sui rifiuti esportazione di rifiuti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino - per quanto specificamente interessa in questa sede - applicava a GAMBARDELLA Alessandra e a SCOTTI Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costoro concordata in relazione ai reati loro ascritti di cui agli artt.
art. 240-bis cod. pen
disponeva inoltre, nei confronti di entrambi i ricorrenti, in relazione a tale ultimo reato e ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca dell'importo di Euro 27.000.000, anche per equivalente.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) GAMBARDELLA Alessandra, nata a Vico Equense il 06/02/1980 2) SCOTTI Luca, nato a Castellammare di Stabia il 25/08/1999 avverso la sentenza emessa il 31/03/2025 dal G.u.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca dell'intero importo a carico di entrambi i ricorrenti

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/03/2025, il G.u.p. del Tribunale di Torino - per quanto specificamente interessa in questa sede - applicava a GAMBARDELLA Alessandra e a SCOTTI Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costoro concordata in relazione ai reati loro ascritti di cui agli artt. 416 (capo 39, contestato ad entrambi con il ruolo di organizzatore) e 452-quaterdecies cod. pen. (capo 40, in concorso con altri imputati). Il G.u.p. disponeva inoltre, nei confronti di entrambi i ricorrenti, in relazione a tale ultimo reato e ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca dell'importo di Euro 27.000.000, anche per equivalente.

2. Ricorrono per cassazione la GAMBARDELLA e lo SCOTTI, con atti di contenuto sovrapponibile, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della somma confiscata. Si censura il riferimento all'importo complessivo delle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, osservando che in tal modo non si era fatta alcuna distinzione "tra ricavato reale delle vendite detratto dagli acquisti del materiale ferroso". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca nella medesima misura per tutti gli altri coimputati.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza limitatamente alla seconda questione sollevata, ed il rigetto nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti qui di seguito esposti.

2. Il primo ordine di doglianze risulta privo della necessaria specificità. Il G.u.p. del Tribunale di Torino ha motivato in termini sovrapponibili la propria quantificazione dell'importo confiscabile ai due ricorrenti (cfr. pag. 162 quanto alla GAMBARDELLA, pag. 187 quanto allo SCOTTI), evidenziando da un lato l'impossibilità di confiscare il prodotto del reato (rifiuti ormai commercializzati) e di dover quindi fare riferimento al corrispettivo come quantificato nel capo di imputazione; dall'altro, si evidenzia l'impossibilità di quantificare il profitto ricavato in via immediata e diretta, per le ragioni esposte e condivise nella diffusa requisitoria del Procuratore Generale. Tale percorso argomentativo non risulta adeguatamente confutato dalla lapidaria censura dei ricorrenti, con conseguente inammissibilità della doglianza (cfr. sul punto Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01).

3. La residua censura è invece fondata. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero di recente affermato che «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali» (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, avendo posto a carico di entrambi i ricorrenti (oltre che degli altri imputati) la confisca dell'intero importo determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 452-quaterdecies cod. pen. La sentenza deve essere conseguentemente annullata, quanto alle posizioni della GAMBARDELLA e dello SCOTTI, limitatamente all'entità del profitto confiscabile nei loro confronti, con rinvio al Tribunale di Torino (in diversa persona fisica) per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Alessandra GAMBARDELLA e Luca SCOTTI limitatamente all'entità del profitto confiscabile a loro carico con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica. Così deciso il 4 novembre 2