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Sentenza — n. 38444/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against demolition order revocation due to insufficient reasoning on property modification and ownership transfer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Prosecutor's appeal against the lower court's order revoking a demolition mandate. The lower court revoked the order citing changes in the property's dimensions and ownership transfer to the defendant's wife, but failed to explicitly link these facts to the legal requirements for revocation. The court ruled that the reasoning was inadequate because it did not demonstrate how the property modifications or the change in ownership legally justified ending the demolition order, which remains effective against the original offender regardless of subsequent transfers.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001: The demolition order remains valid against the original offender despite subsequent property modifications or ownership transfers, and its revocation requires explicit reasoning linking these facts to statutory grounds for termination.

Parole chiave

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demolition order revocation insufficient reasoning property modification ownership transfer administrative sanction restitutio in integrum Cassation appeal ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) ed e) del codice di procedura penale
Art. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Con specifico riferimento all'ipotesi di modifica dell'immobile destinatario di un provvedimento di demolizione occorre infatti richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, sent. n. 56 del 1998
Sez. 3, sent. n. 6049 del 27/09/2016
Sez. 3, sent. n. 16690 del 03/04/2025
da ultimo Sez. 3, sent. n. 16690 del 03/04/2025, Vaglica).
Sez. 3, sent. n. 20027 del 20 marzo 2024
Sez. 3, sent. n. 20027 del 20 marzo 2024).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Contro Nastro Salvatore nato il 31/03/1973 a Sant'Antonio Abate avverso l'ordinanza del 21/06/2025 del TRIBUNALE di Torre annunziata Udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Deposi in Cancelleria Oggi, 27 NOV, 2025 11. Lumi

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 giugno 2025 ha accolto l'istanza formulata da Nastro Salvatore finalizzata ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione numero 351 del 2008 disposto con la sentenza di patteggiamento del 21 giugno 2008, irrevocabile in data 30.09.2008. La Procura di Torre Annunziata ha formalizzato ricorso per Cassazione avverso il citato provvedimento di revoca, deducendo un unico motivo in ragione del quale formula richiesta di annullamento dell'impugnata ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza e erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, lett.

b) ed e) del codice di procedura penale. In particolare, la Procura, dopo aver riferito che l'area oggetto dei lavori di cui al procedimento penale era stata interessata anche da successivi abusi cui aveva fatto seguito l'apertura di altro procedimento penale a carico sia del Nastro che del coniuge, Gargiulo Lucia (cui nel frattempo l'immobile era stato trasferito in data 3 ottobre 2008) con conseguente sequestro di tali nuove e minori opere, evidenzia che tali vicende (e in particolare il trasferimento del bene e la successiva contestazione di ulteriore ipotesi di reato per le attività edilizie realizzate) non avrebbero potuto giustificare la revoca dell'ordine di demolizione.

Deduce il PM che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel revocare l'ordine di demolizione per la ritenuta diversità dell'immobile esistente al momento di adozione della ordinanza di revoca dell'ordine di demolizione e per la accertata estraneità del Nastro rispetto agli abusi successivi realizzati dalla moglie. Evidenzia, inoltre, che l'ordinanza impugnata non esplicita i motivi per i quali la diversa titolarità dell'immobile e le sue diverse dimensioni sarebbero incompatibili con l'ordine di demolizione dello stesso, e ciò tanto più in considerazione della natura dell'ordine di demolizione, ovvero quella di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, revocabile solo nel caso in cui la stessa divenga incompatibile con provvedimenti adottati dalla competente autorità amministrativa.

La Procura Generale, in persona del dott. Luigi Giordano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale, attraverso l'espresso richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale (ordinanza n. 56 del 1998) ha motivato in ordine alla generale revocabilità dell'ordine di demolizione, pur se contenuto in una sentenza passata in giudicato (come nel caso di specie), ed ha espressamente ritenuto che l'immobile esistente al momento della adozione del provvedimento di revoca fosse "diverso" e di "minori dimensioni", tanto da ritenere che la riferita diversità e la accertata estraneità del Nastro rispetto agli abusi realizzati dalla coniuge dopo il primo dissequestro, determinassero una incompatibilità con l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi disposto con la sentenza emessa nei confronti del Nastro.

Ciò premesso, merita di essere richiamato quanto già affermato in precedenti decisioni di questa Corte (Sez. 3, sent. n. 25824 del 22/05/2013, Rv. 257140, Sez. 3 , sent. n. 42699 del 7 luglio 2015, Rv. 265193-01, sez. 3, sent n. 47402 del 21/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 260972 - 01, Sez. 3, sent. n. 2582 del 23/05/2018 Cc. (dep. 21/01/2019) Rv. 274817 - 01) e, segnatamente, che nella fase esecutiva, l'ordine di demolizione è revocabile in tutti i casi in cui esso si ponga in un contesto di incompatibilità rispetto a situazioni, quali, ad esempio, la conformità postuma del manufatto abusivo, la presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione o la presentazione di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza, in ordine alla quale il giudice dell'esecuzione abbia attentamente valutato i possibili esiti ed i tempi di definizione della procedura.

Va altresì richiamata, sul punto, altra pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 3, sent. n. 43294 del 29 novembre 2005, Rv 232645) che, sebbene resa con riferimento alla fase della adozione dell'ordine di demolizione da parte del giudice, costituisce salda premessa anche ai fini della valutazione del ricorso proposto. La Corte, nella citata pronuncia, sottolinea che l'ordine di demolizione configura una sanzione amministrativa specifica, avente funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso: ne discende che non vi è ragione per la relativa adozione (ovvero per il relativo mantenimento in sede esecutiva) nei casi in cui l'effetto ripristinatorio si sia già prodotto, ivi inclusa l'ipotesi in cui l'immobile abusivo sia stato già demolito, e, quindi, il bene oggetto dell'ordine di demolizione debba ritenersi non più esistente e l'effetto ripristinatorio già prodotto.

Ebbene, nel caso di specie, la diversità del bene da demolire, invocata dal giudice dell'esecuzione di Torre Annunziata, ulteriormente articolata e descritta con riferimento alla variazione del dato dimensionale, viceversa, non esclude che le ritenute diversità sia conseguenza di una modifica del medesimo immobile oggetto del provvedimento di demolizione emesso in esito alla sentenza di patteggiamento nei confronti del Nastro, sicché non risulta adeguata, sul punto, la motivazione addotta a sostegno dell'adozione del provvedimento di revoca dell'ordine di demolizione, poiché carente quanto alla individuazione della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca.

Con specifico riferimento all'ipotesi di modifica dell'immobile destinatario di un provvedimento di demolizione occorre infatti richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione» (Sez. 3, sent. n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268831 - 01.

In senso pienamente conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 3, sent. n. 16690 del 03/04/2025, Vaglica). Tanto premesso, si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato si fonda sulla ritenuta diversità e sulle diminuite dimensioni del manufatto esistente rispetto a quello oggetto della sentenza emessa nei confronti del Nastro, ma non specifica alcuno dei profili della ritenuta diversità (salvo il riferimento al dato dimensionale) né esclude che il manufatto esistente sia comunque il risultato di una trasformazione del manufatto originario: certamente, il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alla sopravvenuta adozione, con riferimento all'immobile esistente, di atti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione.

Quanto poi al trasferimento del bene, oggetto dell'ordine di demolizione revocato dal Tribunale di Torre Annunziata quale giudice dell'esecuzione, in favore del coniuge del Nastro - circostanza richiamata dal giudice dell'esecuzione a sostegno del provvedimento di revoca dell'ordine di demolizione- si osserva che la giurisprudenza della Corte, richiamata dal Pubblico ministero ricorrente, anche recentemente ha affermato che, stante la natura di sanzione amministrativa di carattere reale dell'ordine di demolizione, esso ricade sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dall'essere stato autore del reato, sicché la sua operatività ed efficacia non è esclusa dalla alienazione a terzi (cfr.

Cass. Sez. 3, sent. n. 20027 del 20 marzo 2024).