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Sentenza — n. 38427/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding violation of seals on construction site despite prescription of other charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating seals on a construction site. The appellant argued that prescription of other charges should have invalidated the seizure, but the court ruled that seal violation remains a crime regardless of the seizure's legality. Consequently, the court rejected the procedural defect claims and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 323, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The invalidity of a seizure does not preclude a conviction for seal violation, and appeals based on such defects are inadmissible if the substantive crime persists.

Parole chiave

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violation of seals prescription of charges inadmissible appeal seizure legality court costs azione di convalida del sequestro sequestro cautelare revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 323, comma 3 cod. proc. pen.
La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché in primo grado era intervenuta la condanna per i reati edilizi senza confisca mentre in secondo grado era stata dichiarata la prescrizione, per cui doveva ritenersi venuto meno il sequestro ai sensi dell’art. 323, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 349 cod. pen.
Come spiegato dalla sentenza della Corte di appello e ribadito dal Procuratore generale nella sua requisitoria, è pacifico in giurisprudenza che l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod.
Art. 186 n. 13 giugno 2000 Corte Costituzionale
art. 349 cod. pen
Come spiegato dalla sentenza della Corte di appello e ribadito dal Procuratore generale nella sua requisitoria, è pacifico in giurisprudenza che l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod.
art. 734 cod. pen
Il Tribunale ha condannato l’imputata per i reati edilizi e ambientali, a eccezione di quello di cui all’art. 734 cod. pen., nonché per il reato di cui agli art.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2241 del 18/10/2016, dep. 2017, Lucarelli, Rv. 269359 – 01
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Liberati - Presidente - Sent.n.sez.1671/2025 Andrea Gentili PU – 19/11/2025 Alberto Galanti R.G.N. 23704/2025 Ubalda Macrì -Relatore - Motivazione semplificata Maria Beatrice Magro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Gargano Marianna, nata ad Atrani il 16/02/1927, avverso la sentenza in data 19/05/2025 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 19 maggio 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 11 dicembre 2023 del Tribunale di Salerno che aveva condannato Marianna Gargano per violazione dei sigilli, con l’aggravante della custodia giudiziaria.

2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché in primo grado era intervenuta la condanna per i reati edilizi senza confisca mentre in secondo grado era stata dichiarata la prescrizione, per cui doveva ritenersi venuto meno il sequestro ai sensi dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Come spiegato dalla sentenza della Corte di appello e ribadito dal Procuratore generale nella sua requisitoria, è pacifico in giurisprudenza che l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., atteso che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità, così che, una volta che il vincolo sia stato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38427/2025 Roma, lì, 27/11/2025 apposto a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente (Sez. 3, n. 2241 del 18/10/2016, dep. 2017, Lucarelli, Rv. 269359 – 01).

Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno accertato che il vincolo apposto a una piattaforma di cemento di circa mq 25 realizzata in area demaniale marittima non era stato formalmente rimosso. Di qui la condanna per il reato contestato. Peraltro, una considerazione ulteriore rispetto al percorso motivazionale della sentenza impugnata s’impone nel caso in esame proprio alla luce dell’allegazione difensiva, a giustificazione di una perdurante sostanziale funzione dei sigilli. Il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro preventivo del bene su richiesta del P.m. che aveva convalidato il sequestro probatorio in via d’urgenza della polizia giudiziaria per i seguenti reati a carico della Gargano, art. 44, lett. c); 64 e 71; 65 e 72; 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001; 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen.

Il Tribunale ha condannato l’imputata per i reati edilizi e ambientali, a eccezione di quello di cui all’art. 734 cod. pen., nonché per il reato di cui agli art. 54 e 1161 cod. nav. di cui ad altro procedimento che è stato riunito. La Corte di appello ha pronunciato una sentenza - che non è noto se sia divenuta irrevocabile - il cui dispositivo è in contrasto con la motivazione, siccome in dispositivo ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi A), B), D), E) ed F) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per la violazione del codice della navigazione, mentre in motivazione ha omesso di citare il reato di cui al capo E).

Anche a voler ritenere che il reato di cui al capo A) si riferisce all’abuso edilizio e non alla violazione del codice della navigazione, rimangono il reato paesaggistico di cui al capo C) e la violazione delle norme antisismiche di cui al capo G) per i quali sembrerebbe sia stata confermata la condanna del primo grado, rientrando nella formula di chiusura del dispositivo del “Conferma nel resto l’impugnata sentenza”, e ciò, a maggior ragione, giustificherebbe la permanenza del vincolo in relazione al quale sono stati apposti i sigilli violati dalla ricorrente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Giovanni Liberati