Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to defense attorney's lack of special bar registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense attorney presenting it was not registered on the special bar roll required for Cassation proceedings. The court held that the request to revoke a demolition order was procedurally invalid due to this violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Court's fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if presented by a defense attorney not inscribed on the special bar roll, regardless of the merits of the underlying case.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Liberati - Presidente - Sent.n.sez.1452/2025 Andrea Gentili CC – 19/11/2025 Alberto Galanti R.G.N. 36340/2025 Ubalda Macrì -Relatore - Maria Beatrice Magro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Forte Concetta, nata a Napoli il 07/01/1977, avverso l’ordinanza in data 14/07/2025 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14 luglio 2025 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta presentata da Concetta Forte di revoca dell’ordine di demolizione.
2. La ricorrente lamenta la violazione di legge perché i muri di contenimento realizzati non necessitavano di autorizzazioni edilizie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile, perché presentato dal difensore, avv. Gianluca Zanfardino, non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, in spregio dell’art. 613 cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38190/2025 Roma, lì, 24/11/2025 equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Giovanni Liberati