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Ordinanza — n. 37763/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to opposition against execution order regarding seizure and confiscation of property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's cassation appeal into an opposition proceeding and transmitted the case to the execution judge. The appellant argued for the revocation of a seizure and confiscation order based on new anti-mafia legislation and lack of instrumental intent. The Court ruled that the correct remedy for challenging an execution order is opposition, not cassation, to preserve the right to a full merits review.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution order must be converted into opposition to ensure the interested party retains the right to a merits review by the execution judge.

Parole chiave

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execution order seizure and confiscation cassation conversion opposition proceeding anti-mafia code third party creditor procedural remedy validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
In applicazione di tali premesse ermeneutiche, l’odierno ricorso per cassazione deve essere pertanto riqualificato, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell’art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Ilricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.
Art. 666, cod. proc. pen.
178 dello stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e difesa sono estranee nella fase preliminare de planoe trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 cod.
Art. 104 bis, comma 1 quater, disp. att. cod. proc. pen.
Codice Antimafia) , senza considerare che il novellato comma 1 quaterdell’art. 104 bis disp.
d. lgs. n. 159 del 2011
Con il primo, la difesa deduce l’erronea applicazione della normativa in tema di tutela del terzo creditore, osservandoche il giudice dell’esecuzione ha fondato indebitamente il rigetto dell’incidente di esecuzione sul richiamo alla disciplina del titolo IV del Libro I del d. lgs. n. 159 del 2011 (cd.
art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen
Codice Antimafia) , senza considerare che il novellato comma 1 quaterdell’art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 177 cod. proc. pen
pen., prima dell’eventuale svolgimento dell’ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce tuttavia causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge e dovendo, perciò, ritenersi operante il principio di tassatività della nullità enunciato dall’art. 177 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
178 dello stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e difesa sono estranee nella fase preliminare de planoe trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
anziché de plano come previsto, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell’art. 676 cod. proc. pen., pone in essere un’anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento adottato de plano(cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007
Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv.
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014
265538-01, Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv.
Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023
283061, e come rilevato anche da Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da società Mestieri Mestieri soc.coop., in persona del legale rappresentante pro temporeTirelli Denis , nato a Mortegliano il 2 6 - 09 - 1965, avverso l’ordinanza del 01-07-2025del Tribunale di Udine ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.Fulvio Baldi, che ha concluso per l’ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. La società Mestieri Mestieri soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore Denis Tirelli , tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 1° luglio 2025, con il quale il Tribunaledi Udine, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza della predetta società, finalizzata a ottenere sia la non opponibilità o la revoca del sequestro preventivo e della confisca disposta con la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Udine il 28 ottobre 2021 e divenuta irrevocabile l’8 ottobre 2024 nei confronti di Nicola Della Mora , di cui la società ricorrente è creditore ipotecario, sia l’ammissione del proprio credito al passivo della procedura di liquidazione degli immobili oggetto del provvedimento ablatorio.

2. Il ricorso è affidato a quattromotivi. Con il primo, la difesa deduce l’erronea applicazione della normativa in tema di tutela del terzo creditore, osservandoche il giudice dell’esecuzione ha fondato indebitamente il rigetto dell’incidente di esecuzione sul richiamo alla disciplina del titolo IV del Libro I del d. lgs. n. 159 del 2011 (cd. Codice Antimafia) , senza considerare che il novellato comma 1 quaterdell’art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. è entrato in vigore il 15 luglio 2022, ovvero in epoca successiva non solo all’iscrizione del sequestro preventivo e all’emissione della sentenza del Tribunale di Udine che ha disposto la confisca dell’immobile di Della Mora, ma anche all’iscrizione di tutti i diritti reali di garanzia acquisiti dalla società ricorrente.

Con il secondo motivo, si censura l’ordinanza impugnata nella misura in cui ha omesso di accertare, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla sentenza n. 3250/2020),la presunta strumentalità del diritto di credito fatto valere dalla Mestieri Mestieri rispetto all’illecito contestato all’imputato, non essendo emersa alcuna evidenza in tal senso. Con il terzo motivo, correlato al precedente, la difesa lamenta la mancata verifica, da parte del giudice dell’esecuzione, deldato concernente l’anteriorità del credito originario (2004), sulla base del quale si fonda il relativo diritto reale di garanzia poi ceduto, rispetto alla trascrizione del sequestro (2019).

A ciò si aggiunge che, essendo quella del cedente la buona fede rilevante in caso di cessione del credito, a maggior ragione è assolutamente illogico ipotizzare una qualche surrettizia precostituzione da parte dell’istituto di credito già dal 2004, in considerazione di reati posti in essere più di dieci anni dopo. Con il quarto motivo,infine, si contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e dell’inosservanza della legge penale, l’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui sarebbe stato onere della parte istante dare prova della sussistenza del credito, rilevandosi in proposito che l’origine del credito della ricorrente non solo è provata dal contratto del 20 marzo 2009, ma è consacrata in un titolo giudiziario, per cui sulla sussistenza del credito non vi sarebberodubbi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ilricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.

1. Deve innanzitutto premettersi al riguardo che il Tribunale di Udine in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli art. 676, comma 1, secondo periodo, e 667, comma 4, cod. proc. pen. (il primo dei quali richiama il secondo), avrebbe dovuto provvedere senza formalità, mentre nel caso di specie ha trasformato il procedimento de plano in procedimento camerale partecipato. La mancata adozione della fase preliminare de plano, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prima dell’eventuale svolgimento dell’ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce tuttavia causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge e dovendo, perciò, ritenersi operante il principio di tassatività della nullità enunciato dall’art. 177 cod. proc. pen.

Non sono infatti configurabili le nullità di ordine generale ex art. 178 dello stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e difesa sono estranee nella fase preliminare de planoe trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265539). Posto tale principio, la giurisprudenza di legittimità si è però divisa in ordine al rimedio applicabile nel caso di decisione assunta non de plano, nei casi previsti, ma in contraddittorio. Secondo un primo indirizzo, è immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. anziché de plano come previsto, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell’art. 676 cod. proc. pen., pone in essere un’anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento adottato de plano(cfr.

Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Rv. 238157). L’immediato ricorso al giudice di legittimità, inoltre, non sarebbe impedito dalla previsione di una doppia valutazione del merito esecutivo, atteso che il valore giuridico tutelato dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è il contraddittorio, e non il doppio grado di merito. Tuttavia, in base a un secondo più recente e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione -sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538-01, Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454).

Ciò in base al rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie) -queste ultime precluse nel giudizio di legittimità - che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per la quale il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio in ragione della sua peculiarità (cfr.

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 283061, in cui vi è ampiezza di richiami delle coordinateinterpretative di riferimento della materia). Tanto chiarito, deve dunque ribadirsi che, come ricordato nell’ultima pronuncia citata (Rv. 283061, e come rilevato anche da Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720), il ricorso per cassazione, rimedio diverso da quello previsto dalla legge (l’opposizione), non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell’esecuzione, ciò nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, non potendo l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze.

3. In applicazione di tali premesse ermeneutiche, l’odierno ricorso per cassazione deve essere pertanto riqualificato, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alTribunale di Udine affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine. Così