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Sentenza — n. 37762/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37762/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37762/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Bologna rigettando, all’esito di udienza camerale fissata a fronte dell’opposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero del medesimo tribunale, nell’ambito di un procedimento iscritto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., disponeva altresì l’iscrizione di Robotin Auier Ioan Daniel, ordinando al Pubblico Ministero la formulazione dell’imputazione in ordine al predetto reato e al predetto soggetto.

Regesto Legislator

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art. 544 ter cod. pen, art. 409 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37762/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 544 ter cod. pen., disponeva altresì l’iscrizione di Robotin Auier Ioan Daniel, ordinando al Pubblico Ministero la formulazione dell’imputazione in ordine al predetto reato e al predetto soggetto.

Parole chiave

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omissione del ministero pubblico ammissione del pubblico ministero violazioni delle norme procedurali controlli ufficiali, controlli veterinari impedimento di un atto dell'autorità legittimo sospetto di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 544 ter cod. pen
art. 409 cod. proc. pen
Sul punto, infatti, si è pacificamente osservato che il provvedimento adottato rappresenta un'indebita ingerenza nei poteri dell'organo inquirente, nonché una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, non essendo destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Vito di Nicola Andrea Gentili - Presidente - Sent. n.1327/2025 sez. Emanuela Gai Lorenzo Antonio Bucca CC – 28/10/2025 Giuseppe Noviello - Relatore - R.G.N. 22463/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal pubblico ministero del tribunale di Bologna; nel procedimento a carico di Robotin Auier Ioan Daniel nato in Romania il 11.11.1977; avverso la ordinanza del 29/05/2025 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di imputazione coattiva nei confronti di Robotin Auier Ioan Daniel; lette le conclusioni del difensore di Robotin Auier Ioan Daniel avv.to Temofonte Stefania che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37762/2025 Roma, lì, 19/11/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Bologna rigettando, all’esito di udienza camerale fissata a fronte dell’opposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero del medesimo tribunale, nell’ambito di un procedimento iscritto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., disponeva altresì l’iscrizione di Robotin Auier Ioan Daniel, ordinando al Pubblico Ministero la formulazione dell’imputazione in ordine al predetto reato e al predetto soggetto.

2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Bologna, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., per abnormità dell’atto impugnato, laddove con esso, oltre a rigettarsi la richiesta di archiviazione con iscrizione del Robotin, decisione non oggetto di contestazione in questa sede, si impone anche la formulazione dell’imputazione nei confronti di persona che in precedenza non era stata iscritta nel registro degli indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi una necessaria distinzione. Da una parte, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 57596 del 24/11/2017 Rv. 271870 – 01; Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014), le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; ordinanza n. 176 del 1999; ordinanza n. 348 del 2005), che rientra tra i poteri del G.I.P., quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del p.m., egli potrà invitare quest'ultimo a compiere nuove indagini e, qualora queste debbano essere estese a persone non indagate, ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., SU., n. n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163).

Dall’altra, deve ritenersi invece abnorme l’atto del giudice delle indagini preliminari, con cui questi ordini al Pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati di persona non sottoposta ad indagini e, nei confronti di questa, la formulazione della imputazione coatta. Sul punto, infatti, si è pacificamente osservato che il provvedimento adottato rappresenta un'indebita ingerenza nei poteri dell'organo inquirente, nonché una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, non essendo destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen., con conseguente mancata partecipazione alla udienza camerale ed alla conseguente discovery delle risultanze delle indagini (Sez.

U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786 - 01). Si tratta, invero, di provvedimento che non ha natura di atto di impulso, nei confronti del pubblico ministero, ma si presenta come sostitutivo, da parte del giudice, nei confronti dell'organo inquirente, con uno schema del tutto estraneo a quello legale dei provvedimenti del giudice delle indagini preliminari. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l'imputazione coatta, disponendo la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con riferimento all'ordine di formulazione dell'imputazione nei confronti di Robotin Auier Ioan Daniel. Dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Vito di Nicola