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Sentenza — n. 37689/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order for sports team presentation due to violation of 48-hour defense right.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order validating a police mandate without remittal. Cianchi argued the 48-hour defense period was violated as the GIP issued the validation before his lawyer submitted a written defense. The court ruled that the defense right was infringed because the validation order predated the submission of the lawyer's memorandum, rendering the order null.

Regesto Legislator

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Art. 6, I, n. 401 del 1989; Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.: The validation order of a police presentation mandate is null if issued before the expiration of the 48-hour period for submitting defense memoranda, thereby violating the right of defense.

Parole chiave

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right of defense validation order police mandate 48 hour period nullity of act contradictory procedure sports team presentation termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 6, I, n. 401 del 1989
2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto
deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv.
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2021
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIANCHI GIUSEPPE nato a VITERBO il 29/07/1984 avverso il decreto del 17/03/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG d.ottoressa SIMONETTA CICCARELLI che ha. chiesto l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Cianchi Giuseppe ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Roma del 07/03/2025, notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra A.D.S. Faul Cimini Viterbo. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30 e che, alle ore 10,56 del 17/03/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.

Evidenzia altresì che la violazione del termine ha impedito al giudice a quo di valutare la memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 10,59 del 17/03/2025 a mezzo pec, avendo il giudice depositato il provvedimento di convalida prima della scadenza del termine e prima del deposito della memoria.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01) e che, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174;

Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).1.2. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, si osserva che il provvedimento del Questore di Roma del 07/03/2025 è stato notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30, che il provvedimento di convalida è stato depositato in data 17/03/2025 alle ore 10,56. Risulta inoltre dagli atti allegati al ricorso che il difensore del ricorrente, avv. Domenico Gorziglia, ha depositato tempestivamente, entro il termine a difesa di 48 ore, in data 17/03/2025 alle ore 10,59, a mezzo pec (allega ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha potuto valutare, avendo emanato il provvedimento di convalida alle ore 10,56 del 17/03/2025, in violazione del termine a difesa.

Si è quindi verificata una violazione del contraddittorio che si era regolarmente instaurato con il deposito tempestivo della memoria difensiva mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, che il giudice di merito non ha valutato. 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 17/03/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso all'udienza del 17/09/2025' il Consig