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Sentenza — n. 37527/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home arrest conversion to prison due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37527/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in converting home arrest to prison without evaluating the prior electronic monitoring measure or considering the specific timing of the last offense. The court rejected these claims, noting that the appellate judge properly assessed all relevant facts within the scope of the appeal and that the appellant's new arguments were not supported by evidence or legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning that justifies a change in the lower court's decision on the measure of precaution.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measure custody in prison home arrest electronic monitoring inadmissibility appeal procedural costs drug offenses braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 275, commi 3, 3-bis, 275-bis c.p.p.
Art. 274 lett. c) c.p.p.
Deve, inoltre, osservarsi che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del Di Rocco deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
artt. 73 d.P.R. 309/90
in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90, 275, commi 3, 3-bis, 275-bis e 274 lett.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del Di Rocco deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Russo Riccardo, nato a Palermo il 07/12/2001 avverso l'ordinanza dell'8/07/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. Gaetano Turrisi, che ha rinunciato alla trattazione orale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 12 maggio 2025, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Riccardo Russo in relazione a molteplici delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, ha ordinato nei confronti di quest'ultimo l'applicazione della più grave misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90, 275, commi 3, 3-bis, 275-bis e 274 lett. c), cod. proc. pen. 2.1 In particolare, il ricorrente, richiamato passo dell'ordinanza impugnata e giurisprudenza di legittimità in materia cautelare, lamenta che il Tribunale palermitano ha applicato la massima misura cautelare consentita senza valutare che il giudice per le indagini preliminari aveva applicato quella degli arresti domiciliari con il "braccialetto elettronico" e che solo in caso di inadeguatezza di tale misura, per comportamenti o fatti addebitabili al ricorrente, si sarebbe potuta ritenere necessaria l'applicazione della custodia in carcere.

Il ricorrente lamenta anche erronea valutazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione essendone stata ritenuta la sussistenza con ragionamento logico- giuridico alquanto contraddittorio, che il Tribunale avrebbe troppo "sinteticamente" indicato l'epoca di commissione degli ultimi reati in materia di stupefacenti nell'anno 2024 omettendo di precisare che l'ultima condotta risale al gennaio 2024 e che tale errore di indicazione ha condizionato il giudizio non essendo stato considerato che è trascorso un anno e mezzo dal gennaio 2024 senza alcuna ricaduta delittuosa del Russo.

Il ricorrente si duole, poi, che il Tribunale ha deciso considerando anche l'episodio di cui al capo 41) benché il pubblico ministero avesse appellato la decisione del giudice per le indagini preliminari basandosi sugli episodi di cui capi 68) e 112), che non è stata valutata la "confessione" del Russo in ordine alla quasi totalità degli episodi e la decisione del predetto di astenersi dal commettere ulteriori delitti, che difetta la concretezza e attualità del pericolo di commissione di altri delitti in ragione della cessazione della condotta delittuosa nel gennaio 2024 e dell'assenza di altri elementi indicativi recenti, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che al Russo fosse stato applicato in precedenza il "congegno elettronico", che la motivazione del Tribunale è basata su motivazione apparente e scissa dai dati acquisiti e, inoltre, che la rigorosa applicazione dei criteri stabili dalla legge e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza avrebbe condotto a ritenere insussistente il pericolo di reiterazione o, al massimo, a ritenere adeguata alle esigenze cautelari esistenti la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico.3.

La Corte ha deciso con le forme dell'udienza partecipata richiesta dal difensore non essendo consentita, ai sensi dell'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen., la rinuncia alla trattazione orale formulata dalla difesa che ha, comunque, contestualmente alla rinuncia, richiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Russo è in parte manifestamente infondato e in parte proposto per motivi in fatto non consentiti.

2. Premesso che nel caso di specie non è controversa la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che rispetto al giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura, il provvedimento impugnato non presenta alcuno dei vizi dedotti. In tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01).

Deve, inoltre, osservarsi che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, sent. n. 1154 dell'11/11/2021, dep. 2022, Magliulo).

Nel caso concreto il Tribunale ha valutato, in modo approfondito, con motivazione logica e priva di aporie, atti e comportamenti concreti, quali la sistematicità, serialità e "professionalità" delle condotte criminose attuate dal Russo, "tutte realizzate secondo schemi prestabiliti e ben collaudati, circostanze che valgono a dimostrare la non occasionalità ed estemporaneità dei delitti commessi" nonché la prosecuzione da parte del Russo dell'attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti, in totale spregio alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per altri reati.

Nell'ambito del giudizio prognostico relativo alla pericolosità del Russo e all'adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore è stato valutato, anche in questo caso senza alcuna manifesta illogicità, anche il profilo del tempo trascorso dall'ultimo reato.Infatti, la lamentata sintetica indicazione dell'anno di commissione dello stesso in luogo di una più esatta specificazione dell'epoca della condotta (gennaio 2024) non depone per una erronea valutazione da parte del Tribunale dell'esatto dato cronologico poiché nell'anno 2024 è compreso anche il mese di gennaio sicché la più precisa collocazione temporale invocata dal ricorrente non inciderebbe sull'espresso giudizio di non particolare rilevanza del lasso temporale in argomento.

Non risulta, poi, dal tenore del provvedimento impugnato, che il Tribunale abbia considerato, erroneamente, che in occasione della misura cautelare applicata per altro reato, durante la quale il Russo ha commesso alcuni reati di cessione di stupefacenti oggetto del presente procedimento, gli arresti domiciliari fossero accompagnati da dispositivo di controllo. Pertanto, le doglianze sono reiterative di quelle già valutate dal giudice territoriale con motivazione immune da censure logico-giuridiche. Quanto alla doglianza circa la valutazione, ai fini cautelari, di un episodio, quello di cui al capo 41), ulteriore rispetto a quelli (capi 68 e 112) evidenziati nell'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, non è rilevabile alcuna violazione di legge o vizio di motivazione proponibile in questa sede.

La cognizione del giudice di appello, anche nel procedimento incidentale sulla libertà, è limitata ai punti attinti dai motivi di appello, ma non altrettanto condizionata, all'interno del perimetro tracciato da questi ultimi, dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata, non diversamente da quanto è previsto per l'appello cognitivo. Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso concreto il reato di cui al capo 41) fa parte proprio della piattaforma cognitiva del giudice di appello essendo uno dei reati in materia di sostanze stupefacenti oggetto di applicazione della misura cautelare sicché è stato valutato dal giudice di appello nell'ambito dei poteri sopra indicati.

Non avendo il ricorrente tenuto conto del consolidato principio di diritto sopra ricordato anche tale doglianza è manifestamente infondata. Il dedotto atteggiamento collaborativo e resipiscente dell'indagato, peraltro neppure documentato dal ricorrente, costituisce motivo in fatto non deducibile in questa sede.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del Di Rocco deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla c