Cassation court dismisses appeal against preventive seizure as inadmissible due to lack of concrete interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Felicia Silvestri's cassation appeal inadmissible regarding a preventive seizure order. Although the appellant argued the lower court ignored her potential liability for building violations, the court found the seized property belonged to a third party and she lacked a concrete interest in its return. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for challenging such measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324, 325, 616 c.p.p.; The preventive seizure measure requires a concrete and actual interest in the removal of the asset, which is absent when the seized property does not belong to the applicant and the applicant has not alleged a specific stake in its restitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Silvestri Felicia, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 29/3/1960 avverso l'ordinanza del 5/6/2025 del Tribunale del riesame di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Giovanni Falci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/6/2025, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da Felicia Silvestri avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore il 19/5/2025.
2. Propone ricorso per cassazione la Silvestri, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 110 cod. pen. L'ordinanza si sarebbe pronunciata su circostanze ovvie e non contestate, come l'illecito commesso dal coindagato Di Lauro, ma non avrebbe trattato affatto un argomento decisivo, sollecitato con la richiesta, quale quello relativo al concorso della ricorrente nel reato edilizio; al riguardo la motivazione sarebbe inesistente, o quantomeno apodittica, risolvendosi in una asserzione che non sfocerebbe in alcuna argomentazione.
La stessa ordinanza sarebbe inoltre generica, salterebbe numerosi passaggi logici, trascurerebbe molte informazioni rilevanti; in tale contesto, peraltro, mancherebbe per l'appunto ogni indicazione in ordine all'eventuale concorso della Silvestri, di natura materiale o morale, quel che assumerebbe rilievo decisivo per la tenuta del provvedimento. Nel merito, si evidenzia che la qualità di proprietario di un bene non comporterebbe l'automatico addebito di eventuali abusi edilizi commessi da altri, specie considerando che la ricorrente non avrebbe presentato domanda di condono edilizio, non avrebbe la disponibilità giuridica o di fatto del suolo (concesso in locazione al citato Di Lauro, soggetto a lei estraneo), non sarebbe stata presente sul posto o allo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Occorre evidenziare, in primo luogo, che nessuna questione è posta in questa sede in punto di fumus commissi delicti, così come avvenuto, del resto, innanzi al Tribunale del riesame, per come si legge nell'ordinanza impugnata (pag. 2).
5. In secondo luogo, il Collegio evidenzia che l'unico tema agitato nel ricorso - assenza di elementi circa l'eventuale concorso della Silvestri negli abusi edilizi contestati alla stessa ed a Prisco di Lauro - è stato invero trattato nell'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, e la relativa motivazione sfugge del tutto ad una censura in termini di assenza o di mera apparenza, così da non superare il rigoroso vaglio di ammissibilità di cui all'art.325 cod. proc. pen.
6. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che in sede cautelare reale occorre accertare soltanto se un reato sia stato commesso, non anche se lo stesso illecito possa essere attribuito anche alla ricorrente; il carattere (si ribadisce) reale del vincolo, infatti, comporta la necessità di riscontrare un nesso qualificato tra il bene ed il reato, non tra lo stesso bene ed una persona, indagata o meno.6.1. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha evidenziato anche un ulteriore ed assai significativo elemento, che il ricorso non cita affatto, ossia che la Silvestri non aveva prospettato alcun interesse alla restituzione dei terreni (concessi in locazione fino al 1°/2/2028), né poteva rivendicare alcun interesse alla restituzione delle opere abusive (prefabbricati, container, tettoia, come indicato alla pag. 1 del provvedimento), che non le appartengono per emergenza pacifica. 6.1.1.
A questo proposito, peraltro, la Corte osserva che il Supremo Collegio, con recentissima pronuncia (25/9/2025) di cui ad oggi si conosce solo la notizia di decisione, ha affermato il principio secondo cui la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame anche avverso il sequestro preventivo di un bene alla cui restituzione non abbia diritto, ma solo ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione: ebbene, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione al riguardo.
7. Alla luce di questi argomenti, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec