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Sentenza — n. 37508/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as new grounds were not raised in the appellate court judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's new legal arguments regarding the mayor's authority were not raised in the appellate court. The appellant argued that the mayor lacked the power to issue the access ban without citing prior convictions, relying on specific articles of the 2017 decree. The court rejected this, noting that the appellate judgment only addressed leniency and sentencing, leaving the mayor's authority unchallenged at that stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 10 comma 2 DL 14/2017: Appeals to the Court of Cassation must strictly adhere to grounds raised in the appellate judgment; new legal arguments regarding the authority of the issuing official are inadmissible if not previously contested.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to raise grounds access ban authority appellate judgment scope procedural default divieto d'entrata reato di coazione divieto di accedere a un dato territorio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Le censure sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod.
Art. 10 comma 2 DL 14/2017
1.Con sentenza del 16/12/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado)di condanna alla pena di mesi sei di arresto nei confronti di Esposito Ciro per il reato di i all'art. 10, comma 2, DL 14/2017, conv.
Art. 131 bis cod. pen.
1.Le censure non sono state dedotte con i motivi di appello, che concernevano esclusivamente il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. o l'inoffensività in concreto del fatto ai sensi dell'art.
Art. 49 cod. pen.
o l'inoffensività in concreto del fatto ai sensi dell'art. 49 cod. pen. (primo motivo) e il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).
art. 131 bis cod. pen
1.Le censure non sono state dedotte con i motivi di appello, che concernevano esclusivamente il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 49 cod. pen
o l'inoffensività in concreto del fatto ai sensi dell'art. 49 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini
Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L.
Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1959 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 16/12/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado)di condanna alla pena di mesi sei di arresto nei confronti di Esposito Ciro per il reato di i all'art. 10, comma 2, DL 14/2017, conv. in I. 18 aprile 2017, n. 48, per aver, prima che decorso il periodo di inibizione di nove mesi previsto dal provvedimento del questore di Napoli emesso in data 14/10/2020, contravvenuto agli obblighi previsti al suddetto provvedimento in data 18/11/2020 (capo A). 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato Esposito Ciro deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge per mancanza dei presupposti sulla base dei quali il questore può disporre il divieto di accesso.

In particolare, specifica che l'art. 10 del D.L. 14/2017 prevede il c.d. divieto aggravato o rafforzato nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio. Evidenzia tuttavia che, nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato i precedenti provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, senza fare cenno a precedenti condanne o denunce per reati contro la persona il patrimonio. Evidenzia inoltre che il provvedimento emesso dal questore non è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari e che la norma violata fa richiamo, per quanto compatibile, all'art. 6, commi 2 bis, 3 e 4 della L.401/1989.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte con réquisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le censure non sono state dedotte con i motivi di appello, che concernevano esclusivamente il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. o l'inoffensività in concreto del fatto ai sensi dell'art. 49 cod. pen. (primo motivo) e il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). Le censure sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Si è, infatti, anche recentemente) ribadito che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata;

Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen