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Sentenza — n. 37404/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37404/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37404/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Torino assolveva tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della L. 401/89 nonché Nigro Karim anche in ordine al reato ex art. 6 bis comma 1 L. 401/89, rispettivamente perché il fatto non sussiste e, quanto al reato ex art. 6 bis citato, ascritto al Nigro, per non aver commesso il fatto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37404/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, quale unico mezzo di impugnazione proponibile avverso la tipologia di sentenza impugnata, è fondato con riguardo alla contestata assoluzione di tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della l. 401/89.

Parole chiave

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calciatore professionista reati contro la tranquillità pubblica infrazione alle norme della circolazione diritto dello sport luogo del reato spazio pubblico
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Vito di Nicola Andrea Gentili Emanuela Gai - Presidente - Sent. n. 1541/2025 sez. Lorenzo Antonio Bucca Giuseppe Noviello - Relatore - UP – 28/10/2025 R.G.N. 21854/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di: Accossato Luca nato a TORINO il 06/08/2001 Barale Alessandro nato a TORINO il 04/12/2004 Capistrano Emanuele nato a TORINO il 18/01/2003 Cialdella Edoardo nato a RIVOLI il 15/11/2003 Cortese Simone nato a TORINO il 11/07/2000 De Carlo Massimo nato a TORINO il 20/09/2003 De Marco Luca nato a CHIVASSO il 11/06/1983 Fabbiano Alberto nato a TORINO il 11/10/1993 Gradin Gian Luca nato a PINEROLO il 06/02/1998 Inversi Simone nato a TORINO il 28/04/2002 Mantova Gianluca nato a TORINO il 05/01/1975 Miretti Daniel nato a TORINO il 18/05/1999 Murroni Alessio nato a RIVOLI il 19/06/2001 Nigro Karim nato a TORINO il 28/06/2002 Porzio Simone nato a MONCALIERI il 02/11/1996 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37404/2025 Roma, lì, 17/11/2025 Sammartino Andrea nato a MONCALIERI il 20/06/1997 Sangilles Igor nato a TORINO il 15/08/1975 Santangelo Fabio nato a TORINO il 20/10/1983 Sozzi Christian nato a RIVOLI il 22/04/2001 Todaro Angiolino nato a TORINO il 01/06/1967 Vernacchia Gianni nato a TORINO il 16/08/1978 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio; lette le conclusioni dell'avv.to Testa Gloria difensore di Sozzi Christian che ha chiesto l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Torino assolveva tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della L. 401/89 nonché Nigro Karim anche in ordine al reato ex art. 6 bis comma 1 L. 401/89, rispettivamente perché il fatto non sussiste e, quanto al reato ex art. 6 bis citato, ascritto al Nigro, per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Torino, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen.

3. Rappresenta, con riguardo al reato ex art. 6 commi 1 e 6 citato, che si tratta di reato di pericolo, rispetto al quale il giudice avrebbe erroneamente individuato il concetto di pericolo concreto, in quanto l’avrebbe identificato con l’effettivo contatto tra il destinatario del divieto di accesso in una data area, contemplato nella fattispecie incriminatrice, con gli spettatori in entrata ed in uscita dallo stadio, piuttosto che, come invece dovuto, con la concreta possibilità di incontrare la tifoseria rivale. In particolare, l’affermazione dell’impossibilità di incontrarsi con la tifoseria rivale sarebbe stata smentita dai fatti, atteso che alla luce della annotazioni di polizia giudiziaria rilevanti, sarebbe emerso che il bar nel quale o in prossimità del quale sarebbero stati individuati gli imputati in concomitanza con partite o allenamenti a porte aperte, sarebbe stato un noto punto di ritrovo della tifoseria granata di riferimento, collocato a circa 500 metri dall’ingresso del settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino.

4. Quanto all’assoluzione di Nigro Karim in relazione all’ulteriore reato ex art. 6 bis del la L. 401/89, essa viene contestata siccome contraddittoria e manifestamente illogica, laddove non si è ritenuto sufficiente il riconoscimento operato da un operatore di polizia che ben conosceva l’imputato, e che lo avrebbe osservato a distanza ravvicinata, tanto da permettere all’imputato di lanciare una cinghia, colpendo l’auto ove era l’operatore. Inoltre, si sostiene che, diversamente da quanto riportato in sentenza, in nessun atto del procedimento risulterebbe che l’uomo identificato come Nigro fosse totalmente o parzialmente travisato, trattandosi di circostanza solo desunta dal giudice in base al fatto che in taluni fotogrammi, riproduttivi dei fatti, l’uomo indossava una felpa con cappuccio, che gli lasciava tuttavia scoperto interamente il volto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, quale unico mezzo di impugnazione proponibile avverso la tipologia di sentenza impugnata, è fondato con riguardo alla contestata assoluzione di tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della l. 401/89.

2. Va premesso che la ratio della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve rinvenirsi nell'esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite). La predetta esigenza, unita alla prescelta ampiezza dei concetti delimitanti lo spazio non accessibile per i soggetti colpiti dal divieto, lasciano comprendere come il legislatore abbia disegnato un reato di pericolo non già presunto, bensì concreto, come tale da accertare attraverso l’esame della situazione effettiva, nel quadro delle finalità di tutela della sicurezza e ordine pubblico e degli spazi comunque delineati ( luoghi di accesso alle manifestazioni sportive oppure di sosta transito o trasporto di chi partecipa o assiste alle medesime manifestazioni) ( in tal senso si è sostanzialmente espressa questa corte, con le sentenze della terza sezione n. 7531 del 10/09/2024 dep. 25/02/2025 e Sez. 3, n. 43575 del 11/07/2018, Rv. 275390 – 02, secondo cui in tema di misure di prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, non costituisce violazione del divieto di accesso ai sensi dell'dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, quindi, ragione di aggravamento nella misura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, la mera visione della competizione oggetto della interdizione da una casa privata adiacente allo stadio, ove non si accerti anche la sussistenza del concreto pericolo, da tale condotta derivante, di contatti personali con gli spettatori in entrata e in uscita da detta manifestazione).

3. Nel caso in esame, la decisione qui contestata è stata assunta non a seguito della verifica, alla luce del luogo di accertata presenza degli imputati, esaminato in rapporto alle vie di passaggio, sosta, transito o trasporto di chi partecipi o assiste alle manifestazioni vietate per gli imputati medesimi, della sussistenza o meno del rischio concreto di contatti tra questi ultimi e coloro che non dovrebbero in ipotesi poter incontrare; bensì, solo attraverso la verifica, ex post, della mancata realizzazione di un tale incontro, così confondendo il pericolo concreto, da accertarsi, con l’evento del suo verificarsi.

4. É invece manifestamente infondata la censura riguardante il proscioglimento di Nigro Karim in ordine all’ulteriore distinto reato, a lui ascritto, ex art. 6 bis l. 401/89. La critica del ricorrente, per cui la decisione del giudice sarebbe illogica a fronte del dato per cui il Nigro sarebbe stato già noto all’operatore di polizia che l’avrebbe riconosciuto, né sarebbe corrispondente alla realtà l’assunto di cui alla sentenza per cui l’uomo identificato nel Nigro sarebbe risultato travisato e come tale irriconoscibile, risente della assenza di ogni allegazione di dati documentali in grado di supportare gli argomenti così esposti. In violazione del principio per cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada dichiarato inammissibile il ricorso del p.m. nei confronti di Nigro Karim limitatamente al reato di cui all'art. 6 bis legge n. 401 del 1989. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Torino, in diversa persona fisica in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 L. 401/089 nei confronti di tutti gli imputati. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso del p.m. nei confronti di Nigro Karim limitatamente al reato di cui all'art. 6 bis legge n. 401 del 1989. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Torino, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 28.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Vito di Nicola