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Sentenza — n. 36669/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance criminal judgment due to failure to notify defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36669/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance criminal judgment against two defendants for the failure to notify their defense counsel of the hearing date. The lower court had proceeded with a written trial despite the absence of the defense lawyer, who was never served with the summons. The court ruled that this procedural omission violated the absolute requirement for defense presence, rendering the entire second-instance judgment null and void.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The failure to notify the defense counsel of the second-instance hearing date constitutes an absolute and incurable nullity of the proceedings, requiring the annulment of the judgment.

Parole chiave

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criminal procedure nullity defense counsel notification second instance hearing absolute procedural defect right to defense violation peste suina corresponsabilità della vittima cose trasportate e animali sfuggiti

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
2.Nel giudizio di appello, l’avviso al difensore per informare lo stesso della trattazione del processo e della relativa data è adempimento previsto dalla legge come indefettibile, a norma dell’art. 601, comma 5, cod.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 178, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3094 del 25/01/2023
Sez. 2, n. 3094 del 25/01/2023; Sez.
Sez. 2, n. 2097 del 19/01/2023
3094 del 25/01/2023; Sez. 2, n. 2097 del 19/01/2023; Sez.
Sez. 2, n. 24276 del 06/06/2023
2097 del 19/01/2023; Sez. 2, n. 24276 del 06/06/2023; Sez.
Sez. 3, n. 14965 dell'11/04/2023
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da 1. Brancatisano Vincenzo, nato a Locri il 14/02/1984 2. Mammoliti Antonino, nato a San Luca il 02/11/1959 avverso la sentenza del 28/01/2025della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso per l’annullamento senza della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso; udito, per i ricorrenti, l’Avv. Giuseppe Chirillo, in sostituzione del difensore di fiducia, Avv. Eugenio Bruno Minniti, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri il 21 settembre 2021 che aveva dichiarato la penale responsabilità di Vincenzo Brancatisano e Antonio Mammoliti per il reato di cui agli artt. 110 e 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., e li aveva condannati, entrambi,alla pena di due anni di reclusione edi 33.000,00 euro di multa . Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, Vincenzo Brancatisano e Antonio Mammoliti, in concorso tra loro,il 26 dicembre 2018,avrebbero sottoposto senza necessità a sevizie un animale di razza suina,in particolare legandolo per le zampe posteriori, agganciandolocon una corda ad un’autovettura e trascina ndol o lungouna strada pubblica, fino a cagionarne la morte.

2. Hannopresentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafeVincenzo Brancatisano e Antonio Mammoliti, con att o sottoscritto dall’Avv. Eugenio Bruno Minniti, articolando un unico motivodi ricorso. Con il motivo, si denuncia violazione di leggee vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c)ed e) , cod. proc. pen., in r elazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 148 e601, comma 5, cod. proc. p en. , avuto riguardo all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello al difensore di fiduciadegli imputati.

Si deduceche la Corte d’appello ha erroneamente dato atto della regolare esecuzionedelle citazioni di rito per l’udienza e proced ut o al la trattazione scritta del giudizio per l’assenza del la tempestiva richiesta di discuss ione orale . Si rappresenta che l’avviso di fissazione dell ’udienza non è stato notificato al difensoredegli imputati, dando luogo così ad un a nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e ss. cod. proc. pen.Si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza comporta una nullità assoluta del procediment o e , conseguentemente, della sentenza di secondo grado , perché viola il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa(si citano:

Sez. 2, n. 3094 del 25/01/2023; Sez. 2, n. 2097 del 19/01/2023; Sez. 2, n. 24276 del 06/06/2023; Sez. 3, n. 14965 dell’11/04/2023).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che denuncia la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello, in ragione dell’omessa notifica al difensore dell’avviso relativo alla fissazione dello stesso,è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2.Nel giudizio di appello, l’avviso al difensore per informare lo stesso della trattazione del processo e della relativa data è adempimento previsto dalla legge come indefettibile, a norma dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. Occorre osservare, inoltre, che, nella fisionomia delgiudizio di secondo grado , la notifica dell’avviso al difensoreè adempimento necessario perché consente allo stessodi partecipare all’udienza, se è stato già disposto che il processo venga trattato in forma orale, ovvero di esercitare il diritto potestativo di chiedere la trattazione orale, o, comunque, di interloquire per iscritto in caso di definizione nelle forme del c.d.

“rito cartolare”. L’omessa notificazione al difensore dell’avviso relativo al giudizio di appello, seguita dalla mancanza di qualunque intervento del medesimo nel procedimento, quindi, determina l’integrazione della fattispecie di “ assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”, sanzionata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con la nullità assoluta ed insanabile.

3. Nella specie, emerge chiaramente dagli atti, e non è in alcun modo contestato, che non è stata effettuata alcuna notifica al l’Avv. Eugenio Bruno Minniti, unicodifensore di fiducia di entrambi gli imputati, in relazione agli avvisi di fissazione per il giudizio di appello. Invero, le certificazioni rilasciate dal registro informatizzato delle notifiche attestano, con riferimento ad entrambi gli avvisi (ossia quello relativo all’Avv. Minniti quale difensore di Mammoliti e quello relativo all’Avv. Minniti quale difensore di Brancatisano), che, «dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, la notifica NON è stata correttamente effettuata». Entrambe le certificazioni, inoltre, precisano che vi è stata «Mancata Consegna».

4. In forza dei principi applicabili alla fattispecie, deve rilevarsi la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello nei confronti di entrambi gli attuali ricorrenti, per l’omessa notifica all’unico difensore degli avvisi al medesimo spettanti in ordine alla fissazione del processo di secondo grado. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di Reggio Calabria perché proceda nuovamente alla trattazione del giudizio di appello. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio. Così deciso il 30/09/2025. Il Consigliere e