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Sentenza — n. 36353/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36353/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36353/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FIORITO Raffaele, nato a S. Benedetto del Tronto il 15/05/2001 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della LUNA CAPRESE s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 24/04/2025 dal Tribunale di S.M. Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36353/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Com'è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è assolutamente consolidata nell'affermare che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti inchiesta per frode fiscale false indicazioni su attività commerciali fatture fittizie indagine per abuso di informazioni privilegiate rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Capua Vetere, adito con richiesta di riesame (anche nella qualità sopra specificata) ex art. 322 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) FIORITO Raffaele, nato a S. Benedetto del Tronto il 15/05/2001 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della LUNA CAPRESE s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 24/04/2025 dal Tribunale di S.M. Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/04/2025, il Tribunale di S.M. Capua Vetere, adito con richiesta di riesame (anche nella qualità sopra specificata) ex art. 322 cod. proc. pen. da FIORITO Raffaele, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, a fini di confisca diretta o per equivalente, emesso in data 26/03/2025 dal G.i.p. del predetto Tribunale, in relazione - per quanto qui rileva, e come meglio specificato nel dispositivo del decreto - al profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato al FIORITO al capo 10, nella qualità di amministratore unico della LUNA CAPRESE s.r.I.).

2. Ricorre per cassazione il FIORITO, nella duplice qualità specificata e a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato ipotizzato. Si censura il carattere generico della motivazione, in cui le conclusioni sulla falsità della specifica fattura in contestazione erano state tratte solo in relazione alle conclusioni investigative della polizia giudiziaria circa la natura di "cartiera" della società emittente, senza alcuna verifica in concreto sulla esistenza dell'operazione sottesa al documento. Si lamenta anche la violazione del principio, applicabile anche ai procedimenti cautelari reali, che impone al Tribunale di annullare il provvedimento, qualora difetti l'autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno della richiesta di misura.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate, oltre che meramente contestative, le censure difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle indispensabili connotazioni di specificità, e comunque manifestamente infondato.

2. Deve in particolare osservarsi, da un lato, che la questione del difetto di autonoma valutazione è stata prospettata in termini del tutto generici. D'altro lato, il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto di sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta, contestato a FIORITO Raffaele nella qualità di legale rappresentante della LUNA CAPRESE s.r.1., all'esito di un diffuso percorso argomentativo volto, per un verso, ad inquadrare la società in un più ampio contesto illecito emerso in relazione ad altre compagini sociali, formalmente amministrate da alcuni stretti familiari del ricorrente ma in realtà riferibili - come dimostrato da bonifici privi di giustificazione in suo favore - a FIORITO Giulio, padre di Raffaele: cfr. pag. 2 segg. dell'ordinanza, in cui si evidenzia tra l'altro che la EUROPACK s.r.l.s., emittente la fattura per cui è causa, era risultata una "cartiera", e che anche le altre società coinvolte (FORNITURESHOP s.r.I., MONOSERVICE s.r.l. ecc.) avevano ricevuto fatture della EUROPACK riferite ad operazioni inesistenti.

Per altro verso, il Tribunale, a sostegno della piena riconducibilità in tale contesto anche dell'odierno ricorrente, in relazione alla LUNA CAPRESE s.r.l. e alla contabilizzazione della fattura emessa .dalla EUROPACK, ha posto altresì in evidenza che FIORITO Raffaele aveva "mostrato di non aver contezza precisa circa la società e i suoi estremi identificativi, finanche della sua sede legale, rafforzando gli indizi circa la correttezza dell'impostazione del G.i.p. e dunque della complessiva orchestrazione dell'operazione da parte del FIORITO Giulio perno attorno al quale ruota l'intero sistema in rilievo" (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

3. Com'è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è assolutamente consolidata nell'affermare che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01.

In senso conforme, tra le molte altre, cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Risulta con ogni evidenza, in tale condivisibile cornice ermeneutica, l'inammissibilità delle doglianze difensive, dal momento che il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale è tutt'altro che assente o apparente, mentre le censure volte ad evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione sono del tutto estranei all'ambito riservato al giudizio di questa Suprema Corte.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso