Sentenza — n. 36076/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAScazzariello Mirko Mario ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Matera, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Matera il 17/03/2025, notificato al ricorrente in data 21/03/2025, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ordine alla attribuibilità della condotta violenza e alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento e con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, poiché è pervenuto in data 19/05/2025, a fronte di un termine per impugnare di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza all'imputato, avvenuta il 21/03/2025. 4.11 ricorso, dunque, è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36076/2025 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCAZZARIELLO MIRKO MARIO nato a MATERA il 19/11/1981 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del P LUIGI CUOMO
RITENUTO IN FATTO
1. Scazzariello Mirko Mario ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Matera, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Matera il 17/03/2025, notificato al ricorrente in data 21/03/2025, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ordine alla attribuibilità della condotta violenza e alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento e con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità. 3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, poiché è pervenuto in data 19/05/2025, a fronte di un termine per impugnare di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza all'imputato, avvenuta il 21/03/2025. 4.11 ricorso, dunque, è inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Pre *dente