Sentenza — n. 35963/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 03/04/2025, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TERASHVILI Jondo, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo di un furgone di proprietà del ricorrente, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bari nel procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 212, comma 5 e256, comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35963/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il TERASHVILI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistente il pericolo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. su basi astratte e congetturali, in contrasto con i parametri di concretezza ed attualità individuati dalla giurisprudenza di legittimità, anche in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente, "titolare di ditta individuale dotata di tutte le autorizzazioni , nonché dei registri e formulari previsti dalla legge in tema di rifiuti".
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TERASHVILI Jondo, nato in Georgia il 04/02/1970 avverso l'ordinanza emessa il 03/04/2025 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/04/2025, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TERASHVILI Jondo, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo di un furgone di proprietà del ricorrente, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bari nel procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 212, comma 5 e256, comma 1 lett.
a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Ricorre per cassazione il TERASHVILI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistente il pericolo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. su basi astratte e congetturali, in contrasto con i parametri di concretezza ed attualità individuati dalla giurisprudenza di legittimità, anche in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente, "titolare di ditta individuale dotata di tutte le autorizzazioni , nonché dei registri e formulari previsti dalla legge in tema di rifiuti".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Assume rilievo preliminare ed assorbente l'intervenuta rinuncia al ricorso presentata dal difensore e procuratore speciale del VILLANI. L'impugnazione deve quindi essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, in ragione della causa di inammissibilità, può essere quantificata in Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cas