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Sentenza — n. 35937/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for lack of reasoning on intoxication and causation elements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment due to a severe lack of reasoning regarding the defendant's intoxication and the causal link to the traffic accident. The lower court failed to address the specific grounds for aggravation mandated by the Supreme Court's prior annulment, instead focusing on irrelevant procedural points. Consequently, the appeal judgment was set aside to be re-examined with proper motivation on the substantive elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; Art. 131-bis cod. pen.: A criminal judgment is void if it fails to provide apodictic reasoning on the constitutive elements of the offense and aggravating circumstances, requiring a new annulment.

Parole chiave

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lack of reasoning traffic accident criminal intoxication causal link annulment of judgment aggravating circumstances procedural defect guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in seguito alla sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione, n. 22837 del 21 marzo 2024, che aveva annullato per difetto di motivazione la sentenza in data 5 luglio 2023 della Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza in data 7 febbraio 2022 del Tribunale di Cosenza che aveva condannato Giulia Francesca De Rose alle pene di legge il reato degli art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Ricorre per cassazione l’imputata per vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato e sull’aggravante della provocazione del sinistro stradale in violazione di quanto richiesto dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio (primo motivo), per vizio di motivazione, violazione di legge e di norme processuali, in relazione all’art. 131- bis cod. pen. (secondo motivo), per vizio di motivazione sul diniego delle generiche (terzo motivo), per vizio di motivazione, violazione di legge e di norme processuali in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 luglio 2023 perché ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso per cassazione relativo alla prova sia dello stato di ebbrezza dell’imputata che del nesso eziologico tra questo e il sinistro stradale, in quanto la motivazione era mancante nella prima parte e apodittica nella seconda. La Corte di appello, in sede di rinvio, non ha colto la ratio decidendi della sentenza di annullamento e ha motivato sul funzionamento dell’etilometro e sulla distribuzione degli oneri della prova tra accusa e difesa. Non ha trattato il tema della responsabilità né quello del nesso di causalità dell’aggravante né ha esaminato gli altri motivi di doglianza che la Corte di cassazione aveva dichiarato assorbiti. La sentenza impugnata è gravemente lacunosa e si impone un nuovo annullamento. P.Q.M Così deciso,il 2 ott