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Sentenza — n. 35925/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper use of legal remedy and lack of merit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35925/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant utilized a legal remedy not prescribed by law for the specific judgment. Although the appellant argued the waste removal offense did not exist or was committed, the court found the procedural vehicle inappropriate and the substantive claim unsupported by evidence of compliance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: When a party uses a means of appeal different from that legislatively prescribed, the court must verify objective admissibility and intent; if the instrument lacks the characteristics of the prescribed remedy or fails to meet substantive requirements like the principle of self-sufficiency, the appeal is inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper legal remedy waste removal offense procedural costs permanent crime self-sufficiency principle Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Né, rileva la sentenza De Cicco, dianzi citata, la soluzione adottata si pone in contraddizione con la previsione contenuta nell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Correttamente il Procuratore generale rammenta che il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all' art. 255, comma 3, d.lgs.
articolo 530 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso chiede, con un primo motivo, assolversi l’imputata ai sensi dell’articolo 530 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini
220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv.
Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena
259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv.
Sez. 3 n. 39430 del 12/06/2018
152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto (Sez. 3 n. 39430 del 12/06/2018, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Sez. 5, n. 7403/2014
220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv.

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE VITO DI NICOLA Sent. n. sez. 1421/2025 - Relatore - GIOVANNI GIORGIANNI UBALDA MACRI' ALESSANDRO MARIA ANDRONIO SENTENZA Borgese Elvira Teresa, nata a Maropati il 19/10/1938, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

1. Con sentenza del 10/12/2021 del Tribunale di Reggio Calabria condannava Elvira Teresa Borgese in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 255 d. lgs. 152/2006 alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 2.1. Con il primo motivo di ricorso chiede, con un primo motivo, assolversi l’imputata ai sensi dell’articolo 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste, l’imputata non lo ha commesso ovvero non costituisce reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ed invero, è assolutamente consolidato, e dev'essere qui ribadito, il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117. Né, rileva la sentenza De Cicco, dianzi citata, la soluzione adottata si pone in contraddizione con la previsione contenuta nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che l'applicazione della disposizione sopra riportata presuppone che, ad onta della denominazione ad essa attribuita dalla parte, la impugnazione abbia le caratteristiche proprio del mezzo di gravame proponibile di fronte ad un giudice di verso da quello, invece, prescelto dal ricorrente e che, pertanto, in sede di interpretazione dell'atto sia possibile attribuire all'atto stesso una qualificazione diversa da quella apparente.

Valutazione che, quanto al caso di specie, deve essere espressa nei termini della inammissibilità del primo motivo di ricorso, avendo la ricorrente voluto esperire uno strumento di impugnazione non consentito, sviluppando censure strutturate nelle forme tipiche dello strumento impugnatorio prescelto (valga per tutte la richiesta di assoluzione). Correttamente il Procuratore generale rammenta che il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all' art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto (Sez. 3 n. 39430 del 12/06/2018, Rv. 273841 – 01) e che il ricorrente non ha documentato quanto dedotto in relazione all’avvenuta ottemperanza dell’ordine sindacale, per cui il motivo è inammissibile in relazione alla violazione del principio della c.d.

“autosufficienza” del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc