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Ordinanza — n. 35848/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for late filing after statutory 10-day deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35848/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory deadline expired. The respondent's counsel submitted the appeal via certified email on July 23, 2025, whereas the ten-day period for filing ended on July 17, 2025. The court rejected the substantive arguments regarding violations of procedural articles and ordered the respondent to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 311 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of the grounds invoked.

Parole chiave

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inadmissibility de plano statutory time limit certified email filing procedural deadline Cassation appeal ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'invio postale carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Rilevato che il ricorso, inviato per posta elettronica certificata è pervenuto al Tribunale del riesame in data 23 luglio 2025; La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Si deduce ex art. 606 lett.
Art. 309 c.p.p.
Art. 310 c.p.p.
Art. 311 c.p.p.
e il vizio della motivazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati all'indagato in data 7 luglio ed al difensore il 5 luglio 2025 e che, pertanto il I termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 311 cod. proc. pen
e il vizio della motivazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati all'indagato in data 7 luglio ed al difensore il 5 luglio 2025 e che, pertanto il I termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente Ordinanza sul ricorso proposto da Maldonado Carrey Leonardo Emmanuel nato in Ecuador il 20/04/1984 avverso l'ordinanza emessa in data 16/05/2025 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Cristina Amoroso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rilevato che il difensore di Maldonado Carrey Leonardo Emmanuel ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 maggio 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 16 maggio 2025 depositata in data 3/06/2025 di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si deduce ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che gli avvisi di deposito dell'ordinanza impugnata sono stati notificati all'indagato in data 7 luglio ed al difensore il 5 luglio 2025 e che, pertanto il I termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. scadeva ga faxi - giovedi 17 luglio 2025. Rilevato che il ricorso, inviato per posta elettronica certificata è pervenuto al Tribunale del riesame in data 23 luglio 2025; La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 17/09/2025 Il Consigliere estensore