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Sentenza — n. 35846/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls GIP order for sports protest obligation due to insufficient 48-hour defense period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order validating the police official's mandate requiring the defendant to appear at specific times for football matches. The defendant argued that the 96-hour window for submitting defense documents violated the right to defense, while the prosecution sought annulment regarding the accessory penalty duration. The court ruled that the 48-hour period for 'cartulary contradiction' is mandatory for effective defense, rendering the order null and void without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 3 L. 401/89; Art. 178 lett. c) c.p.p.: The 48-hour period for submitting defense documents in cartulary proceedings is mandatory; failure to observe it constitutes general nullity due to violation of the right to defense.

Parole chiave

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right to defense cartulary contradiction general nullity sports protest police obligation GIP order 48 hour period convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 3 L. 401/89
2.1 Col primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma3, I.
Art. 178 lett. c) c.p.p.
401/89 e ss.mm .ii., e dell'art. 178 lett.c) cod,.proc.pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016
Sez. 3, n. 32824 dell'11/06/2013
Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011
256379; Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da Pelini Alessandro, nato a Terni il 23/08/1981 avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del GIP presso il Tribunale di Arezzo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello competente, relativamente alla durata della pena accessoria, e il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. Pasquale Andrizzi, difensore di fiducia della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con refusione di spese e competenze;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo ha convalidato il provvedimento del Questore della stessa città del 13 marzo 2025, con cui era stato prescritto al Pelini -oltre al disposto divieto per anni dieci di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive come puntualmente indicate- l'obbligo, per la medesima durata, di comparire personalmente presso gli uffici della Questura di Terni con le prescritte modalità: "Mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo di ogni incontro, nei giorni in cui la squadra Ternana Calcio disputerà a Terni incontri ufficiali di Campionato Nazionale, di Coppa Italia, di Coppa Internazionale o incontri amichevoli e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di Terni; Mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo di ogni incontro, nei giorni in cui la squadra Ternana Calcio disputerà in trasferta incontri ufficiali di Campionato Nazionale, di Coppa Italia e di Coppa Internazionale o incontri amichevoli".

2. Pelini ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento dell'ordinanza, affidato a tre motivi. 2.1 Col primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma3, I. 401/89 e ss.mm .ii., e dell'art. 178 lett.c) cod,.proc.pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa. Il procedimento previsto dall'art. 6 I. 401/90 è cartolare, l'interessato ha un termine massimo di 96 ore per produrre memorie difensive, corrispondente alla somma dei termini concessi al Pubblico ministero per richiedere la convalida ed al Giudice per le indagini preliminari per provvedere.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere doveroso concedere all'interessato un termine non inferiore a 48 ore, rapportato a quello eventualmente fissato dal Questore nel provvedimento di cui è richiesta la convalida, o a quello entro il quale il Pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida. Nel caso in esame il D.A.Spo. è stato notificato il 18 marzo 2025 alle ore 12.00; il Pubblico ministero ne ha richiesto la convalida il 19 marzo 2025; il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento il 20 marzo 2025, alle ore 9.00, e il provvedimento è stato comunicato al difensore dell'odierno ricorrente lo stesso 20 marzo 2025, alle ore 9.00.

Il mancato rispetto del termine dilatorio è causa di nullità di ordine generale, ex art. 178 lett.c) cod.proc.pen.. 2.2. Col secondo motivo lamenta vizio di motivazione, asseritamente omessa, in merito alla valutazione della memoria difensiva.La memoria difensiva è stata tempestivamente inviata il 20 marzo 2025, alle ore 9,28, tramite PEC, pertanto entro il termine delle 48 ore, in scadenza il 20 marzo 2025, alle ore 12,00. La difesa formulava le proprie istanze ed eccezioni, con la memoria, in relazione alla condotta contestata, in relazione al possesso della bandiera, in relazione alla durata dell'obbligo di presentazione, in relazione al precedente D.A.Spo., risalente nel tempo.

Il Giudice per le indagini preliminari ha omesso completamente di considerare l'apporto difensivo del prevenuto. Tanto comporta difetto di motivazione, da cui la richiesta di annullamento del provvedimento. 2.3. Col terzo motivo denuncia illogicità della motivazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della durata massima della misura emessa. La difesa aveva evidenziato sia la condotta effettivamente tenuta dall'odierno ricorrente, sia la risalenza nel tempo dell'ultimo precedente ascrittogli. Assume la difesa che il Giudice aveva sostanzialmente ammesso l'assenza di riscontri fotografici o di filmati attestanti l'effettività della partecipazione del ricorrente agli scontri; purtuttavia aveva ritenuto la durata, di dieci anni, della prescrizione, congrua in ragione della gravità delle contestate condotte a soggetto già raggiunto da due D.A.Spo. emessi dal Questore di Terni.

Segnala .come nel caso di D.A.Spo. reiterati occorra distinguere, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, tra quelli 'datati' (quali quelli ascrivibili al ricorrente), indice di una pericolosità relativa, da vagliare liberamente da parte del Giudice nel solco dell'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite n. 44273/04, e quelli 'recenti' (ascrivibili al triennio precedente alla condotta concreta in contestazione), indice di una pericolosità assoluta. La valutazione del Giudice, nel caso di specie, non è stata ficcante come necessario. 2.4.

Invoca, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, Sentenza n. 6440 del 27/01/2016, dep. 17/02/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 32824, dell'11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 1788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

Trattasi di quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare", che è idoneo a garantire il diritto di difesa attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni. 2.Nel caso specifico, il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato il proprio potere di controllo sul corretto operato dell'Autorità di P.S prima che scadesse il termine a favore del soggetto sottoposto alla misura per depositare documenti a propria discolpa. Trattasi di nullità di ordine generale, correttamente addotta. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio.

3. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Quetore di Arezzo del 13.3.2025, limittamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicar