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Ordinanza — n. 35665/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35665/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35665/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 34581, deliberata in data 19 maggio 2021 e depositata il 17 settembre 2021, questa Corte suprema ha rigettato il ricorso proposto da Robecchi Franco avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 25 novembre 2019, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 15 novembre 2017, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per reati tributari, confermando la confisca dei beni in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35665/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di estinzione del reato discende, altresì, la revoca della cónfisca disposta ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000. Tale misura ablatoria presuppone indefettibilmente una pronuncia di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, come si evince dall'incipit della norma stessa ("In caso di condanna o di applicazione della pena..."). Venendo meno, a seguito della morte del reo, la pronuncia di condanna, viene meno anche il presupposto giuridico per il mantenimento della confisca. La confisca disposta dal Tribunale di Bergamo e confermata dalla Corte di appello di Brescia deve, pertanto, essere revocata.

Parole chiave

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revoca dell'esecutore testamentario estinzione della rendita d'invalidità diritto di ottenere una decisione revoca della rendita rimborso fiscale rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del giudizio, integra un errore di fatto assimilabile all'errore materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., applicabile in via estensiva anche nei gradi successivi.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZOLIN CECILIA nato a BOLGARE il 26/03/1955 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n 19580/2025, instaurato su istanza di correzione di errore materiale presentata nell'interesse di Azzolin Cecilia, quale erede di Robecchi Franco, avverso la sentenza di questa Corte n. 34581/2021, emessa all'udienza del 19/05/2021. Udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e la memoria di replica dell'avv.to Barbara Bruni, che, richiamando Sez. 3, n. 25995 del 12/6/2019, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 34581, deliberata in data 19 maggio 2021 e depositata il 17 settembre 2021, questa Corte suprema ha rigettato il ricorso proposto da Robecchi Franco avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 25 novembre 2019, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 15 novembre 2017, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per reati tributari, confermando la confisca dei beni in sequestro.

2. Con l'istanza di correzione di errore materiale, Azzolin Cecilia, vedova e coerede di Robecchi Franco, rappresentata dall'avv. Barbara Bruni, ha documentato, mediante estratto dell'atto di morte, il decesso di Franco Robecchi in data 18 marzo 2020, e dunque in epoca antecedente alla pronuncia della citata sentenza di questa Corte, e ha chiesto la revoca della sentenza n. 34581/2021 e, per l'effetto, all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta alla morte del reo, con conseguente revoca della confisca e restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza è fondata e merita accoglimento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza stessa, essendo il reato estinto per tale causa. Sul giudice penale incombe, infatti, l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero). La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del giudizio, integra un errore di fatto assimilabile all'errore materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., applicabile in via estensiva anche nei gradi successivi.

La mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, infatti, priva di esistenza giuridica la sentenza pronunciata nei suoi confronti (Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636 - 01; Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, dep. 2018, Zagaria, Rv. 272372 - 01; Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 - 01).

2. Nel caso di specie, la documentazione prodotta attesta in modo inequivocabile l'avvenuto decesso di Robecchi Franco in data 18 marzo 2020, e quindi oltre un anno prima che la sentenza n. 34581/2021 di questa Corte venisse deliberata. Il decesso dell'imputato, pertanto, ha reso giuridicamente inesistente la successiva sentenza di questa Corte, la quale deve essere revocata. Conseguentemente, va annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia, che era stata impugnata dal Robecchi, per essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato.

3. Dalla declaratoria di estinzione del reato discende, altresì, la revoca della cónfisca disposta ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000. Tale misura ablatoria presuppone indefettibilmente una pronuncia di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, come si evince dall'incipit della norma stessa ("In caso di condanna o di applicazione della pena..."). Venendo meno, a seguito della morte del reo, la pronuncia di condanna, viene meno anche il presupposto giuridico per il mantenimento della confisca. La confisca disposta dal Tribunale di Bergamo e confermata dalla Corte di appello di Brescia deve, pertanto, essere revocata.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Corte di cassazione, Sez. Terza penale n. 34581 del 19 maggio 2021 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza del 25/11/2019 della Corte d'appello di Brescia perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Revoca la confisca disposta n