Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding evidence evaluation in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared an extraordinary appeal inadmissible, ruling that the appellant's claim of a factual error regarding omitted evidence constituted an error of judgment rather than a mere perceptual mistake. The appellant argued that the Court of Cassation failed to evaluate a co-defendant's self-incriminating statement, which he claimed proved his innocence. The court held that such errors in evaluating evidence belong to the ordinary appeal process and fall outside the narrow scope of the extraordinary remedy for clerical or perceptual slips.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal for material or factual error applies only to perceptual mistakes within the Court of Cassation's internal proceedings, excluding any evaluative errors regarding evidence or substantive law interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pennetti Lorenzo, nato a Avellino il 20/05/1977 avverso l'ordinanza del 08/04/2025 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; Th
RITENUTO IN FATTO
1. Pennetti Lorenzo, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza n 15607/2025 emessa dalla Settima Sezione di questa Corte in data 08/04/2025; la predetta sentenza dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Pennetti avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Napoli.
2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione dell'art. 625- bis cod.proc.pen. in relazione all'art 630 cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione, nell'ordinanza impugnata, era incorsa in errore di fatto, perché aveva omesso di valutare la dichiarazione autoaccusatoria resa da Valente Carmine, coimputato del reato, al momento dell'arresto, verbalizzata dalla polizia giudiziaria ed acquisita al fascicolo del processo; l'atto in questione era stato allegato al ricorso per cassazione ed era un dato probatorio decisivo perché dimostrativo della totale estraneità del Pennetti alla detenzione e finalità di spaccio della sostanza stupefacente; l'errore di fatto era direttamente rilevabile dagli atti del processo ed aveva avuto incidenza causale e determinante sulla statuizione di condanna. Chiede, pertanto, l'accertamento dell'errore lamentato, con tutte le consequenziali determinazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista o da un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; la dimensione meramente percettiva dell'errore di fatto comporta che dal suo ambito applicativo resta esclusa «qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare» e che, quindi, qualora l'errore non derivi da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti «un qualsiasi contenuto valutativo», si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì di errore di giudizio.
Sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; Sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686 del 21/05/2013, Rv.256441;
Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686; Sez.5,n.21939 del 17/04/2018, Rv. 273062 - 01). Inoltre, rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv.273193 - 01). E deve anche evidenziarsi che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv.237161 - 01).
Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313).
3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella specie, si deduce, in sostanza, un errore di omessa valutazione del compendio probatorio dello scrutinio di merito e, quindi, in sostanza, un travisamento della prova, che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è proponibile in sede di ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen.4. Consegue, pertanto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod.proc.pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, tenuto conto della causa di inammissibilità, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre