Sentenza — n. 35221/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno adito quale giudice dell'esecuzione da Muscariello Giuseppe, Antonio, Gerardo, Maurizio, sopra indicati, per la revoca ex art. 676 cod. proc. pen. dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna di Torraca Vito, del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 12.7.2010 e divenuta irrevocabile il 24.4.2011, rigettava l'istanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 676 cod. proc. pen, art. 665 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35221/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge, osservandosi che la sentenza di primo grado fu emessa nei confronti dei comproprietari Muscariello Antonio e Giuseppe e nei confronti di Vito La Torraca, quale esecutore dei lavori, il quale, a differenza dei primi due, non propose appello, per cui la sentenza di primo grado con il relativo ordine di demolizione divenne esecutiva nei suoi confronti, mentre i due Muscariello ottennero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato con revoca del disposto ordine di demolizione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Muscariello Antonio nato a Battipaglia il 08.05.1966; Muscariello Gerardo nato a Salerno il 11.6.1968; Muscariello Maurizio nato a Battipaglia il 25.02.1973; Muscariello Antonio nato a Battipaglia il 28.04.1970; Muscariello Giuseppe nato a Battipaglia il 18.03.1946; avverso la ordinanza del 03/04/2025 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Simone Perelli che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti avv.to Russo Domenico che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno adito quale giudice dell'esecuzione da Muscariello Giuseppe, Antonio, Gerardo, Maurizio, sopra indicati, per la revoca ex art. 676 cod. proc. pen. dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna di Torraca Vito, del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 12.7.2010 e divenuta irrevocabile il 24.4.2011, rigettava l'istanza.
2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione I predetti ricorrenti Muscariello, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Deducono, con il primo, il vizio di violazione di legge ex art. 665 commi 2 e 4 cod. proc. pen., per incompetenza a decidere del tribunale, atteso che la relativa sentenza era stata impugnata davanti alla corte di appello che aveva dichiarato estinto il reato per il quale in primo grado era intervenuta condanna. In ogni caso, a fronte di due sentenze, l'una di primo grado e l'altra di appello che sarebbero divenute irrevocabili in tempi diversi (con quella di appello intervenuta successivamente) e inerenti entrambe la medesima vicenda, per l'esecuzione ai sensi dell'art. 665 comma 4 cod. proc. pen. sarebbe competente la corte di appello il cui provvedimento sarebbe l'ultimo tra i due rilevanti. Dall'annullamento della ordinanza impugnata deriverebbe anche l'annullamento o revoca dell'ordine di demolizione del P.M. siccome emesso da organo funzionalmente incompetente quale il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno.
4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge, osservandosi che la sentenza di primo grado fu emessa nei confronti dei comproprietari Muscariello Antonio e Giuseppe e nei confronti di Vito La Torraca, quale esecutore dei lavori, il quale, a differenza dei primi due, non propose appello, per cui la sentenza di primo grado con il relativo ordine di demolizione divenne esecutiva nei suoi confronti, mentre i due Muscariello ottennero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato con revoca del disposto ordine di demolizione.
Sulla base di tale premessa, si osserva che nei confronti del Torraca quale mero esecutore non poteva essere emesso l'ordine di demolizione, come invece è avvenuto, per cui sarebbe erroneo l'assunto di cui alla ordinanza impugnata secondo la quale sopravviverebbe l'ordine di demolizione di cui alla prima sentenza ed emesso nei confronti del Torraca, con incidenza quindi sul manufatto abusivo, anche con pregiudizio degli interessi dei Muscariello. In altri termini, l'ordine di demolizione apparentemente sopravvissuto nei confronti del Torraca dovrebbe esser ritenuto tanquam non esset.
E quindi l'ingiunzione della procura a demolire sarebbe priva di titolo esecutivo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. Si premette che con indirizzo consolidato questa Corte ha stabilito che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (Sez. 1 - n. 15452 del 20/03/2025 Cc. (dep. 18/04/2025 ) Rv. 287882 - 01).
Si è altresì specificato che per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1 - n. 31778 del 16/10/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 279802 - 01). Nel caso in esame emerge un ordine di demolizione contestuale a sentenza di condanna per abuso edilizio, rispetto alla quale i coimputati proprietari, Muscariello, proposero appello ottenendo la riforma con dichiarazione di intervenuta prescrizione e revoca dell'ordine stesso, mentre l'altro coimputato Torraca Vito non propose impugnazione sopravvivendo nei suoi confronti sia la condanna che l'ordine di demolizione.
Per i principi richiamati quindi, competente in via funzionale quale giudice dell'esecuzione appare, nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno già in precedenza in tal senso adita e che invece declinò la sua competenza.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per quanto di competenza in ordine alla demolizione contestata. 3 L
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli att