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Sentenza — n. 35213/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35213/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 settembre 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, aveva assolto Vailati Fabio Carlo dal reato ascrittogli, di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., e 2, comma 1-bis, D.L 12.9.83, n. 463, convertito in L. 638/1983, contestato in Bergamo, da marzo a novembre 2016, per la particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 131-bis cod.proc.pen; Sentenza — n. 35213/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente affermata la ammissibilità del ricorso. Intende il Collegio, condividendolo, ribadire al proposito il dictum di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266819 - 01, secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Parole chiave

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remissione della pena arretrati di contributi averi di previdenza restituzione del termine scaduto dilazione di pagamento accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
La sentenza di appello è stata pronunciata il 20 settembre 2024.Dunque la prescrizione del reato era maturata prima della definizione del giudizio di appello di talché ha errato la Corte territoriale nel non dichiarare, ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 131-bis cod.proc.pen
la estinzione del reato per intervenuta prescrizione piuttosto che applicare la disciplina di cui all'art. 131-bis cod.proc.pen..
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vailati Fabio Carlo, nato a Bergamo il 06/01/1966 avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizionè;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 settembre 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, aveva assolto Vailati Fabio Carlo dal reato ascrittogli, di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen., e 2, comma 1-bis, D.L 12.9.83, n. 463, convertito in L. 638/1983, contestato in Bergamo, da marzo a novembre 2016, per la particolare tenuità del fatto.

2. Vailati ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, chiedendo che, in riforma della impugnato sentenza, il ricorso sia dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, per essere il relativo termine decorso prima del giudizio di secondo grado, e, in particolare, il giorno 16 giugno 2024. Premessa l'ammissibilità del ricorso, rileva la difesa che la prescrizione in ordine al reato contestato è maturata prima della definizione del giudizio di appello, con la sentenza impugnata, del 20 settembre 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va preliminarmente affermata la ammissibilità del ricorso. Intende il Collegio, condividendolo, ribadire al proposito il dictum di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266819 - 01, secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen.».

2. Nel merito: la contestazione attiene al periodo marzo - novembre 2016. Il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83 si prescrive, in assenza di cause di sospensione, come nella specie, in anni sei, mesi sei, decorrenti dalla consumazione del reato, che si individua nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2, comma 1, lett.b), al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.. Tale termine coincide, nel caso che ne occupa, col 16 giugno 2024. La sentenza di appello è stata pronunciata il 20 settembre 2024.Dunque la prescrizione del reato era maturata prima della definizione del giudizio di appello di talché ha errato la Corte territoriale nel non dichiarare, ex art. 129 cod.proc.pen. la estinzione del reato per intervenuta prescrizione piuttosto che applicare la disciplina di cui all'art. 131-bis cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci