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Sentenza — n. 34500/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34500/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 06/12/2024 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa in data 22 febbraio 2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha condannato Puleio Francesco per il delitto di cui all'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del Puleio affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, laddove si gssume che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la doglianza rassegnata con il terzo motivo d'appello relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo si deduce la violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, 192 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento alla valenza probatoria del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nell'ambito della verifica fiscale operata a suo carico.

Regesto Legislator

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art. 150 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34500/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 d.lgs n. 74 del 2000. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del Puleio affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, laddove si gssume che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la doglianza rassegnata con il terzo motivo d'appello relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo si deduce la violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, 192 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento alla valenza probatoria del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nell'ambito della verifica fiscale operata a suo carico.

Parole chiave

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deposizione inattendibile difetto di motivazione prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni insufficientemente motivate estinzione della rendita d'invalidità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 150 cod. proc. pen
Ne consegue l'estinzione del reato ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Puleio Francesco nato a Pace del Mela il 07/11/1938 avverso la sentenza emessa in data 06/12/2024 dalla Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Cristina Amoroso. lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cuomo Luigi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 06/12/2024 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione resa in data 22 febbraio 2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha condannato Puleio Francesco per il delitto di cui all'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del Puleio affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, laddove si gssume che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la doglianza rassegnata con il terzo motivo d'appello relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo si deduce la violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, 192 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento alla valenza probatoria del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nell'ambito della verifica fiscale operata a suo carico.

3. Il difensore Andrea Calderone ha fatto pervenire, in data 6 settembre 2025, comunicazione dalla quale emerge che il ricorrente è deceduto, allegando certificato di morte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo.

2. Alla comunicazione inviata dal difensore di fiducia dell'imputato, in data 6 settembre 2025, è allegato certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile da cui si ricava che Puleio Francesco nato a Pace del Mela in data 7 novembre 1938, è deceduto, nella stessa città, in data 13 luglio 2025.

3. Ne consegue l'estinzione del reato ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca la disposta confisca. Così deciso in Roma, in data 17/09/2025 Il Consigliere estensore