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Sentenza — n. 34373/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34373/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 09/10/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, in data 09/05/2023, con la quale GUADAGNO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia per aver illecitamente detenuto e posto in vendita un quantitativo di t.l.e. pari a chilogrammi 3,380.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34373/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Deve invero trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto» (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, D'Angelo, Rv. 287524 - 01).

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza sanzioni penali contravvenzione abuso di sostanze limite legale massimo
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Testo completo

la seguente Oggi, SENTENZA 22 0111 2025 Sul ricorso proposto da: IL FUNZIONARIO GUADAGNO Giovanni, nato a Napoli il 17/07/1956 f\ R10 bruna Alt avverso la sentenza emessa il 09/10/2024 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/10/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, in data 09/05/2023, con la quale GUADAGNO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia per aver illecitamente detenuto e posto in vendita un quantitativo di t.l.e. pari a chilogrammi 3,380.

2. Ricorre per cassazione il GUADAGNO, a mezzo del proprio difensore, sollecitando l'annullamento della sentenza impugnata per essere il fatto ascritto al ricorrente ormai depenalizzato, oltre che per la mancata applicazione dell'art. 131- bis e per la misura del trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il fatto non più previsto dalla legge come reato, attesa - alla luce della novella del 2024 - l'irrilevanza della recidiva specifica, in presenza di un quantitativo inferiore ai 15 chilogrammi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve invero trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto» (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, D'Angelo, Rv. 287524 - 01).

Nel caso di specie, infatti, ricorrono i due presupposti che, a seguito del recente intervento di riforma, escludono la rilevanza penale della detenzione di t.l.e. accertata a carico del GUADAGNO: il quantitativo inferiore ai quindici chilogrammi, e l'insussistenza delle aggravanti speciali previste dall'art. 85 d.lgs. n. 141 del 2024. Risulta infatti ormai irrilevante, ai fini che qui rilevano, il fatto che al ricorrente fosse stata contestata la recidiva specifica.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. D'altro lato, la persistente sanzionabilità in via amministrativa della condotta ascritta al GUADAGNO rende necessaria la trasmissione degli atti, per quanto di competenza, all'Agenzia Dogane e Monopoli di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia Dogane e Monopoli di Napoli. Così deciso i126 settembre 2025 I