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Sentenza — n. 34372/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34372/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 11/2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado e condannato Musa Oyakhilonne alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019), a lui ascritto per aver falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva INPS redatta in data 15/06/2020 e nella nuova dichiarazione del gennaio 2021, al fine della percezione del reddito di cittadinanza, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, di cui ultimi due anni in modo continuativo, sebbene di fatto risulti residente in Italia dal gennaio 2018 e non prima del 2017.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34372/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere in via preliminare chiarito che le disposizioni in tema di "reddito di cittadinanza" - con particolare riferimento al requisito, che il richiedente doveva aver maturato al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: di cui all'art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025).

Parole chiave

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frode alla legge sugli stranieri residente straniero falsa testimonianza soggiorno illegale prova dell'indigenza permessi di dimora
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSA OYAKHILOME nato in NIGERIA il 10/09/1989 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 11/2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado e condannato Musa Oyakhilonne alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019), a lui ascritto per aver falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva INPS redatta in data 15/06/2020 e nella nuova dichiarazione del gennaio 2021, al fine della percezione del reddito di cittadinanza, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, di cui ultimi due anni in modo continuativo, sebbene di fatto risulti residente in Italia dal gennaio 2018 e non prima del 2017.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato Musa Oyakhilome, affidando il ricorso a un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendosi il ricorrente rivolto a un impiegato dell'ufficio postale il quale di suo pugno ha redatto materialmente la richiesta, sebbene il ricorrente abbia fornito all'impiegato la carta d'identità e il permesso di soggiorno da cui si evince l'assenza del requisito necessario per Ottenere il beneficio ed essendosi limitato a firmare la richiesta compilata dall'altro. Rappresenta di essere sfornito di competenze linguistiche della lingua italiana, di essersi rivolto alla Caritas per ottenere un aiuto, di essere nell'assoluta buona fede in quanto convinto di poter beneficiare del reddito di cittadinanza. Deduce pertanto l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo non avendo perseguito alcuna finalità di ingannare il funzionario pubblico.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere in via preliminare chiarito che le disposizioni in tema di "reddito di cittadinanza" - con particolare riferimento al requisito, che il richiedente doveva aver maturato al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: di cui all'art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025).

A seguito delle suddette sentenze si è recentemente affermato che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230).

Da tanto premesso consegue la persistente rilevanza penale della condotta contestata al Musa, posto che egli risulta essere residente da meno di cinque anni nel territorio dello Stato al momento della dichiarazione sostitutiva INPS redatta in data 15/06/2020 e della nuova dichiarazione del gennaio 2021, avendo dichiarato di essere arrivato in Italia dalla Libia nel 2017.

2. Passando all'analisi delle censure proposte, si osserva che queste tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Al riguardo, il giudice a quo ha affermato che il ricorrente ha compilato e sottoscritto personalmente il modulo con la dichiarazione mendace contestata, non rilevando eventuali difficoltà linguistiche che avrebbero suggerito di chiedere supporto a soggetti esterni al fine di acquisire precise informazioni in ordine all'effettiva ricorrenza delle condizioni di legge per accedere al reddito di cittadinanza, considerato peraltro che all'epoca dei fatti egli era residente in Italia già da qualche anno e che egli stesso ha dichiarato di essere giunto in Italia solo nel 2017.

3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso all'udienza del 26/09/2025 I