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Ordinanza — n. 34205/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34205/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34205/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Arco Pasquale, nato a Reggio Calabria il 20/2/1964 avverso l'ordinanza del 24/4/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34205/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili azione di rivocazione del sequestro restrizione della proprietà rivendicazione della proprietà protezione del possesso espropriazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Arco Pasquale, nato a Reggio Calabria il 20/2/1964 avverso l'ordinanza del 24/4/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da Pasquale Arco nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 22 marzo 2025 del medesimo Tribunale di Reggio Calabria, disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 388 e 633 cod. pen. e a reati urbanistici e paesaggistici su terreni e fabbricati di cui il ricorrente si era affermato proprietario. Considerato che avverso tale ordinanza il richiedente Arco ha proposto personalmente ricorso per cassazione, censurando quanto affermato dal Tribunale a proposito della sussistenza di una preclusione derivante da un precedente giudizio cautelare con il medesimo oggetto e chiedendo quindi la riforma della decisione di inammissibilità della propria richiesta di riesame.Osservato che tale ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'indagato, con atto del 19 maggio 2025 in relazione a provvedimento pronunciato il 24 aprile 2025, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà.

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec