Sentenza — n. 34194/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 26/09/2024, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ha condannato FALLICO Franco Giuseppe alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2 1.1gs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni IRPEF e IVA per l'anno di imposta 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34194/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa statuizione della confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato: statuizione obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 87 d.P.R. n. 87 del 2024).
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia nel procedimento a carico di FALLICO Franco Giuseppe, nato a Troina il 22/01/1974 avverso la sentenza emessa il 26/09/2024 dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/09/2024, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ha condannato FALLICO Franco Giuseppe alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2 1.1gs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni IRPEF e IVA per l'anno di imposta 2014.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia deducendo violazione di legge con riferimento alla omessa statuizione della confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato: statuizione obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 87 d.P.R. n. 87 del 2024).
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nessun dubbio può invero porsi sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione, in esito alla condanna del FALLICO, della confisca obbligatoria del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta a lui ascritto: statuizione omessa nella sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo. Questa Suprema Corte ha invero avuto modo di chiarire che «in tema di ricorso per cassazione, la sentenza di condanna per reato tributario, che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, va parzialmente annullata con rinvio ove occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quella per equivalente» (Sez. 3, n. 3165 del 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 - 02).
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, deve quindi pronunciarsi, relativamente al punto concernente l'omessa confisca, sentenza di annullamento con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al G.u.p. del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica (trattasi di sentenza inappellabile).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l'omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il 16 settembre 2025 Il Consiglré