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Sentenza — n. 34183/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34183/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e di Genova, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso 1.Conordinanza in data 1 4 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Genova, in parziale accoglimento dell’appello cautelare, ha applicato a Gianluca Barbarino, indagato per i delitti dell’art. 416 cod. pen., 81 cpv, 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 329, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34183/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 416 cod. pen., 81 cpv, 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 329, comma 2, lett.

Parole chiave

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rispetto dei requisiti formali procedimento d'indagine formale indagine su reati finanziari inchiesta per falsità atti esame delle censure formali requisito della firma

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
1.Conordinanza in data 1 4 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Genova, in parziale accoglimento dell’appello cautelare, ha applicato a Gianluca Barbarino, indagato per i delitti dell’art. 416 cod. pen., 81 cpv, 2 e 8 d.lgs.
art. 299 cod. proc. pen
del Tribunale di Genova, a fronte di un’istanza ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., ha disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
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Testo completo

e di Genova, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 1 4 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Genova, in parziale accoglimento dell’appello cautelare, ha applicato a Gianluca Barbarino, indagato per i delitti dell’art. 416 cod. pen., 81 cpv, 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 329, comma 2, lett.

b) in relazione agli art. 322, 326, commi 1 e 2, 349 Codice dell’insolvenza, la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in luogo del divieto di dimora nelle province di Alessandria e Pavia.

2. Ricorre per cassazione l’indagato sulla base di due motivi, il primo relativo alla violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’adeguatezza della misura applicata e il secondo relativo alle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza nonché alla violazione del principio del devoluto e al divieto di reformatio in pejus. Presenta rinuncia al ricorso perché con provvedimento in data 31 luglio 2025 il G.i.p. del Tribunale di Genova, a fronte di un’istanza ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., ha disposto la revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende,che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 500,00 P.Q.M Così deciso,l’11 settembre 2025