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Sentenza — n. 32601/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32601/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMINO Salvatore, nato a Lametia Terme (Cz) il 22 marzo 2001; avverso la ordinanza n. 1602/24 RRPers del Tribunale di Catanzaro del 3 dicembre 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32601/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1602/24 RRPers del Tribunale di Catanzaro del 3 dicembre 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv.

Parole chiave

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partecipazione al reato favoreggiamento complicità correità traffico aggravato di stupefacenti indagine sotto copertura

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
I( ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CIMINO Salvatore, nato a Lametia Terme (Cz) il 22 marzo 2001; avverso la ordinanza n. 1602/24 RRPers del Tribunale di Catanzaro del 3 dicembre 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv.

Bernardo MARASCO, del foro di Lametia Terme, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Tribunale di Catanzaro, operando in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame della ordinanza con la quale, il precedente 14 ottobre 2024, il Gip di quel medesimo Tribunale aveva applicato a carico di Cimino Salvatore la misura cautelare di massimo rigore, essendo questi gravato da pesanti indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ed in ordine a taluni dei reati fine posti in essere, sempre in materia di stupefacenti, dalla associazione per delinquere di cui sopra.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Cimino, articolando tre motivi di impugnazione: un primo motivo concerne, in relazione alla ritenuta violazione di legge, sia la individuazione di un gruppo criminale riconducibile alla famiglia Cimino, della quale fa parte l'odierno indagato, sia, in particolare, in ordine alla partecipazione di questo al predetto consorzio. Osserva, infatti, il ricorrente - non senza avere rilevato la pericolosità, sotto il profili della necessaria specificità della disposizione precettiva quanto alla individuazione degli elementi costituivi dell'illecito associativo de quo, di un ampliamento semantico della nozione di associazione e di associato - che, quanto al Cimino, il Tribunale ha ritenuto di poter far derivare la sua associazione dallo stretto rapporto fra la famiglia Cimino ed il Vescio Fabio, capo della più ampia consorteria di cui alla imputazione provvisoriamente contestata, legato al fatto che quella sarebbe una stabile acquirente dello stupefacente trattato dal Vescio, rapporto, peraltro, documentato dalla frequenza dei contatti fra Vescio e Cimino Francesco, padre dell'odierno ricorrente; dal fatto che in una circostanza il Vescio abbia comunicato a Cimino Francesco di avere acquistato una partita di droga da un altro gruppo; da un'altra conversazione fra i medesimi in cui il Vescio invita il Cimino ad acquistare della droga, di qualità particolarmente buona, della quale egli ha la disponibilità, nel corso della quale il Vescio evidenzia le maggiori capacità nella gestione dell'attività criminosa di Cimino Salvatore rispetto a quelle del fratello Antonio; dall'esistenza di un incontro fra i cae, presente anche un terzo soggetto anch'egli affiliato del Vescio, nel corsó4uale Cimino Francesco si sarebbe lamentato del comportamento che tale Capone aveva tenuto nei confronti del figlio Salvatore e nel fatto che il giorno dopo il Vescio si era premurato di chiamare Salvatore per aiutarlo a risolvere il problema, inerente alla collocazione di una partita di droga, creatogli da Capone; dal fatto che fra il Vescio ed il Cimino Salvatore vi era stata un trattativa relativa alla vendita di un taser; dal fatto che il Vescio era entrato in contatto con Cimino Francesco, affidandogli dei compiti legati al gruppo da lui diretto, durante la fase in cui egli era ristretto in carcere; dal fatto che, avendo il Vescio subito una perquisizione, questi era poi entrato direttamente in contatto con Cimino Salvatore.

Ritiene il ricorrente che gli elementi illustrati non evidenzino né il legame associativo fra i Cimino ed il gruppo Vescio, trattandosi, in assenza di elementi investigativi dotati di oggettiva concretezza, di fattori equivoci. Rileva, infatti, il ricorrente come possa parlarsi di associazione laddove dagli elementi raccolti emerge che i Cimino non si rifornivano esclusivamente dal Vescio, tanto che questo doveva allettarli magnificando le qualità della droga da lui trattata rispetto a quella da altri commerciata; aggiunge il ricorrente che i frequenti rapporti fra Vescio e Cimino Francesco non sono significativi ove si consideri che in nessun caso è stata rinvenuta sostanza stupefacente riconducibile a Salvatore; gli elementi che direttamente collegano Vescio a Cimino Salvatore sono tutti caratterizzati dalla estrema equivocità e comunque non indicativi della esistenza del collegamento associativo fra il ricorrente ed il Vescio.

Con riferimento ai reati fine, osserva il ricorrente come la motivazione della ordinanza sia estremamente sintetica; vengono, infatti, esaminati tre ipotesi di reato nelle quali il rapporto fra Vescio ed i Cimino ha interessato esclusivamente il padre Francesco e non anche il figlio Salvatore. Infine con il terzo motivo di censura, riferito anch'esso alle ipotesi di reato-fine, osserva il ricorrente come gli stessi, considerato che non vi sono elementi per potere individuare qualtsia stato l'oggetto materiale dei reati in provvisoria contestazione, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere che gli indizi di colpevolezza gravanti sul ricorrente erano riferiti alla ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, cosa che, invece, il Tribunale di Catanzaro ha escluso sulla base del preteso inserimento del Cimino in un'ampia rete di fornitori di sostanze stupefacenti da destinare poi alla cessione, sì da ritenere esulanti le ipotesi in esame dalla lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto «'inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve ora essere dichiarato.Rileva il Collegio come nella ordinanza censurata siano puntualmente e plausibilmente elencati gli elementi costituenti il pesante quadro indiziario a carico di Cimino Salvatore quanto ai reati-fine a lui ascritti; in relazione al capo n. 163) — sul quale non parrebbero puntarsi le censure del ricorrente - è eloquente il fatto che il padre dell'odierno ricorrente, anche lui pesantemente coinvolto nella presente vicenda giudiziaria, nel conversare con il Vescio, altro soggetto implicato nel traffico degli stupefacenti, gli riferisca di una trattativa condotta dal ricorrente avente ad oggetto la cessione di una partita di marijuana a tale Capone, non conclusasi a causa delle difficoltà da questo avanzate quanto al pagamento del prezzo pattuito; assai significativo al riguardo, anche in relazione alla dimostrazione dell'inserimento del Cimino Salvatore nell'orbita associativa del Vescio, è la circostanza che quest'ultimo, sicuramente personalità di spicco della intera vicenda criminosa, una volta informato del fatto che Cimino Salvatore aveva dovuto acquisire la disponibilità di una certa quantità di sostanza stupefacente della quale, ora, a causa della inadempienza del Capone, non sapeva cosa fare, aveva usato i suoi contatti per risolvere la impasse in cui il ricorrente ora si trovava.

Quanto agli altri reati fine, individuati ai nn. 262), 269) e 289) della complessiva rubrica, va segnalato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i richiami alle conversazioni intercettate - la interpretazione del cui contenuto (si allude, rispettivamente, al riferimento alla esistenza di un rapporto di debito con tale Guerrieri, alle "cento polpettine" — ritenuto riguardare, data la evidente cripticità lessicale, un compendio di sostanza stupefacente - e, infine, alla "cosicella che misura la velocità" — anche in questo caso plausibilmente ritenuto riferito ad un bilancino di precisione) è monopolio dei giudici del merito (per tutte:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938, rv 282337) — non si riferiscono a soggetti diversi dal Cimino Salvatore, it che renderebbe equivoco il riferimento a questo del loro contenuto, essendo, invece, questi espressamente partecipe di tali contatti. Quanto alla partecipazione di Cimino Salvatore alla associazione per delinquere di cui si tratta, è sufficiente, ai fini della affermazione della inammissibilità del presente ricorso, rilevare che le, numerose, censure che il ricorrente ha al riguardo mosso alla ordinanza emessa dal Tribunale catanzarese, attengono tutte a profili schiettamente valutativi del compendio indiziario.Invero, non coglie nel segno il ricorrente allorchè sostiene che nell'occasione, nella quale i rapporti fra i Cimino ed il Vescio sarebbero caratterizzati da una forma di corrispettività ci si troverebbe al di fuori del paradigma della associazione per delinquere; diversamente da quanto sostenuto, infatti, dal ricorrente, l'esistenza di rapporti di continua e ripetuta fornitura fra determinati soggetti, proprio nell'ambito della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti, ancorchè caratterizzati dalla esistenza del sinallagma fra quanto trasferito e quanto rimesso a titolo di contropartita, è stato ritenuto in più occasioni uno degli indici sintomatici della esistenza del sodalizio criminoso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 dicembre 2024, n. 47563, rv 287343), nelle ipotesi in cui la continuità di tali rapporti, sebbene non esclusivi, si pone come elemento strutturale della associazione in tale modo realizzata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 29 gennaio 2024, n. 3398, rv 285702).

Quanto al resto il ricorrente si limita, in sostanza a censurare la circostanza che buona parte del materiale di indagine valorizzato dal Tribunale di Catanzaro abbia ad oggetto la posizione di Cimino Francesco, cioè del padre dell'attuale ricorrente; in tale modo, però, egli trascura di esaminare la circostanza, oggetto, invece, di valutazione in sede di merito, che in più occasioni nel corso della conversazioni si richiama la posizione di Cimino Salvatore, che, indubbiamente, è persona non solo non ignota al Vescio ma che con questo ha rapporti diretti (si ricorda la vicenda della intercessione di questo per la collocazione della sostanza stupefacente non più ceduta al Capone; il fatto che Cimino Salvatore sia entrato in relazione con il Vescio per la cessione di un taser) e comunque è da questo direttamente considerato sia in occasione della trasmissione a lui del suo saluto (giova, peraltro, ricordare che la conversazione nella quale si innesta il riferimento al Cimino Salvatore, non è una conversazione innocua ma è una conversazione sicuramente allarmante in quanto relativa al periodo in cui il Vescio era ristretto in carcere) sia allorchè ne vengono apprezzate le doti (messe in comparazione con quelle, meno spiccate, del fratello) nel campo della collocazione sul mercato delle sostanze stupefacenti.

Fattori tutti questi che rendono chiaramente non implausibili, e, pertanto, esenti dal sindacato di legittimità, le valutazioni operate dal Tribunale in ordine al diretto coinvolgimento anche del ricorrente nella associazione per delinquere di cui alla imputazione a lui contestata.Quanto al fatto che il Tribunale abbia ritenuto, quanto ai reati fine, che gli stessi potessero essere qualificati nell'ambito delle ipotesi di lieve entità, rileva il Collegio che, sebbene non sia possibile accertare, di volta in volta, quale fosse l'entità della sostanza stupefacente trattata dal ricorrente, non appare, alla luce della valutazione complessiva della fattispecie che deve essere operata ai fini della sua qualificazione giuridica (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063, passim), ingiustificata la esclusione della ipotesi meno grave di reato in ragione della ramificazione e della efficienza della struttura associativa nella quale era inserito il ricorrente, atta al frequente reperimento di un'elevata quantità di sostanza stupefacente dotata di una non trascurabile capacità di penetrazione sul mercato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 gennaio 2022, n. 476, rv 282704).

I( ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempiment