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Ordinanza — n. 32596/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to procedural defects and joint punishment rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32596/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation converted the cassation appeal filed by Massimo Picarelli into a regular appeal. Picarelli argued the lower court's reasoning was contradictory, claiming it acquitted him only on grounds of minor offense rather than lack of evidence. The court ruled that because the charged crime carries joint punishment, the judgment is appealable, and specific procedural defects require conversion to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.: A cassation appeal involving defects in reasoning or procedural violations regarding crimes with joint punishment must be converted into an appeal to the Court of Appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion joint punishment rule procedural defect contradictory reasoning appellate jurisdiction amministrazione infedele qualificata pena pecuniaria non riscuotibile riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Ne consegue che, qualora le censure sollevate coinvolgano invece l'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Picarelli Massimo, nato a Cosenza il 19/5/1984 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 29/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Amabile Cuscino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o la conversione in appello, anche con memoria

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/10/2024, il Tribunale di Cosenza assolveva Luca Bosco e Massimo Picarelli dal reato di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 5, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, per speciale tenuità del fatto; assolveva Marco Tocci dallo stesso reato, per non aver commesso il fatto; assolveva Luca Bosco dal reato a lui solo contestato, perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso per cassazione per saltum il Picarelli, sul presupposto che la sentenza - pur affermando in premessa che gli imputati "vanno assolti, per essere l'imputazione manifestamente priva di sostegno probatorio" - riconoscerebbe poi soltanto la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, con evidente ed insanabile vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

4. Come correttamente affermato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, il reato contestato al Picarelli - nella parte relativa ai rifiuti pericolosi - è punito con pena congiunta, così che la relativa sentenza è suscettibile di impugnazione in appello, e che l'eventuale ricorso immediato per cassazione è soggetto ai rigorosi limiti di cui al citato art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora le censure sollevate coinvolgano invece l'art. 606, comma 1, lett.

d) ed e) cod. proc. pen. (come nel caso di specie, per espressa indicazione nella rubrica e nel contenuto dell'unica censura, in punto di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza), il ricorso medesimo deve essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di merito competente.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 20